Testo

Art. 9

Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni

  1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di Consigliere regionale.
  2. I candidati al ruolo di Consigliere regionale possono essere iscritti in una lista di un solo collegio provinciale.
  3. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo simbolo in almeno cinque circoscrizioni provinciali.
  4. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle diverse circoscrizioni elettorali, sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali contrassegnate dal medesimo simbolo formano un gruppo di liste e il candidato Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.
  5. Il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale formano una coalizione; il candidato Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo della coalizione medesima. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno cinque circoscrizioni provinciali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a cinque.
  6. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo arrotondato all'unità superiore.
  7. In ogni lista provinciale, a pena d’inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione; in ogni caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina.

 

Art. 10

Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta

  1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata all'Ufficio centrale regionale costituito presso la cancelleria della Corte d'appello di cui all'articolo 8, comma 3, della l. 108/1968, alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
  2. La presentazione della candidatura deve essere accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dall'accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
  3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni ed integrazioni.
  4. La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al precedente comma 1.
  5. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali, comunica senza indugio all'Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati Presidenti ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.
  6. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

Art. 11

Presentazione delle liste di candidati

  1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale devono essere presentate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l. 108/1968.
  2. La presentazione delle liste provinciali dei candidati deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è valida ed efficace solo se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del collegamento resa dal candidato medesimo con le modalità di cui al comma 4. In mancanza della dichiarazione di collegamento, e della sua accettazione, la lista non può essere ammessa.
  3. Le liste sono presentate:

a) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;

b) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti.

  1. In deroga a quanto previsto dal comma 3, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste circoscrizionali espressione di partiti o movimenti già rappresentati nell’Assemblea legislativa o nel Parlamento italiano nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni.
  2. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 (Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori), e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale). Deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
  3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l. 43/1995, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 10, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
  4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
  5. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.
  6. E’ consentito presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione elettorale. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

10.Alla lista dei candidati devono inoltre essere allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 5. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva;

c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, l'utilizzo di: colori ed elementi grafici nella rappresentazione grafica e cromatica generale, di simboli, dati grafici, espressioni letterali, nonché le singole parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti nell’Assemblea legislativa, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che siano già stati esclusi dalle consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato nei precedenti tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.

11. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve inoltre contenere l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:

a) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;

b) a dichiarare, ai fini di cui all’articolo 10, comma 2, il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.

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ultima modifica 2010-01-14T09:34:17+02:00

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