Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, che definisce la disciplina dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, confermandolo quale requisito indispensabile al fine dell’erogazione di prestazioni per conto o a carico del Servizio Sanitario Nazionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private e dei professionisti, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale; l’accreditamento costituisce titolo necessario per l’instaurazione dei rapporti di cui all’art. 8 – quinquies dello stesso Decreto legislativo;
- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998 recante “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997”, e successive modificazioni, la quale stabilisce tra l’altro che:
- la Giunta Regionale ha il compito di determinare i requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al comma 4 dell’art. 2 del DPR 14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, con riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano Sanitario Nazionale;
- la Regione verifica il possesso dei requisiti per l’accreditamento avvalendosi dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR);
- il procedimento di accreditamento si conclude con determinazione del Direttore Generale competente in materia di sanità, o suo delegato, che concede o nega l’accreditamento stesso;
- la propria deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 e successive modifiche, con cui questa Giunta ha definito i requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti dell’Emilia-Romagna;
- la propria deliberazione n. 293 del 14 febbraio 2005 con cui questa Giunta:
- ha avviato il processo di accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche, delle strutture private e dei professionisti transitoriamente accreditati ai sensi della L. 724/94 e ai sensi dell’art. 8 quater, 6° comma, del citato D.Lgs. 502/92, nonché dei soggetti titolari di contratti di fornitura per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali con le Aziende Unità sanitarie locali della regione;
- ha dato mandato alle Aziende Unità sanitarie locali della regione di elaborare secondo specifiche modalità il Programma aziendale della specialistica ambulatoriale, nel quale siano individuati il fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali relative a ciascun distretto e le azioni necessarie per soddisfare tale fabbisogno;
- ha stabilito che il Direttore generale sanità e politiche sociali definisca, con proprio provvedimento, le priorità nell’attuazione del processo di accreditamento istituzionale delle strutture sopracitate;
visto l’Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l’Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private - ANISAP - in materia di assistenza specialistica ambulatoriale per il triennio 2010/2012;
valutato opportuno, nell’ambito del rinnovo dell’accordo fra Regione Emilia-Romagna e AIOP, fornire indicazioni omogenee per la valutazione dell’attività ambulatoriale erogata dalle strutture di cui all’accordo medesimo, in relazione alla programmazione del fabbisogno territoriale;
dato atto che con determinazioni del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali n. 6952/07 e n. 9549/08 sono state definite le procedure e le priorità per l’accreditamento delle strutture transitoriamente e provvisoriamente accreditate di cui all’art. 1, comma 796, lett. s) e t) della L. 296/06 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e che i conseguenti procedimenti di accreditamento relativi alle strutture ambulatoriali private per l’erogazione di prestazioni specialistiche per esterni si sono conclusi con l’emanazione delle determinazioni di accreditamento, assunte, per ciascuna struttura, ai sensi dell’art. 9, della L.R. n. 34/98, e successive modifiche, come analiticamente riportato nell’allegato n. 1;
richiamato l’art. 1, comma 796, lett. u), della citata L. 296/06, il quale stabilisce che le regioni non possano concedere nuovi accreditamenti ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e che tale provvedimento di ricognizione va trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 della Intesa 23 marzo 2005;
dato atto che a seguito dell’adozione delle determinazioni citate n. 6952/07 e n. 9549/08 è stato avviato e concluso l’iter sopra richiamato;
ritenuto che dalla conclusione del processo di accreditamento di cui alla L. 296/06, riguardante le strutture eroganti assistenza specialistica ambulatoriale per esterni, emerga un quadro della capacità produttiva complessiva della regione, risultante dall’apporto delle strutture pubbliche e private accreditate, vicino al soddisfacimento del fabbisogno, valutato in conformità a quanto stabilito dal comma 3, lett. b) del più volte richiamato art. 8-quater, e definito dalla programmazione regionale con DGR 293/05 sopracitata, e successive integrazioni, tenuto conto degli indirizzi della programmazione nazionale;
considerato, avendo soddisfatto per i motivi detti la previsione di cui alla citata lett. u), comma 796, art. 1, L. 296/06, propedeutica all’avvio di eventuali nuovi accreditamenti di strutture private, di avviare nuovi procedimenti finalizzati a soddisfare l’ulteriore fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale verificato con le Aziende USL della regione, anche nell’ambito dell’aggiornamento del Programma aziendale di cui alla richiamata DGR 293/05 e successive integrazioni, specificandone i relativi ambiti territoriali;
preso atto che dalla ricognizione richiamata è emerso un fabbisogno che, relativamente a ciascuna Azienda USL, è evidenziato dall’allegato prospetto (prospetto A), dal quale risulta che il fabbisogno rilevato da parte delle Aziende USL riguarda:
- necessità di accreditamento di nuove strutture ambulatoriali private ovvero necessità di ampliamento a nuove attività o discipline/prestazioni nell’ambito di strutture già accreditate;
valutato che, nei limiti risultanti dal sopra citato prospetto A, i soggetti interessati potranno inoltrare per il tramite dell’Azienda USL competente per territorio domanda di accreditamento secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.);
ritenuto opportuno inoltre ricondurre ad omogeneità le procedure relative a richieste di ampliamento da parte di strutture ambulatoriali private già accreditate definendo i casi che rendono necessaria la valutazione del fabbisogno;
valutato inoltre che il fabbisogno concerne anche soggetti privati che forniscono servizi complementari al processo assistenziale/diagnostico di strutture accreditate, non obbligatoriamente presenti all’interno della struttura, ovvero di supporto ad attività accreditata (es. servizio di laboratorio in strutture di degenza, prestazioni di anatomia patologica);
ritenuto pertanto necessario garantire l’accertamento della presenza dei requisiti di accreditamento anche per i soggetti che forniscono tali prestazioni, ove non già titolari di accreditamento istituzionale, ai fini dell’accreditamento per tale attività fornita a soggetti accreditati pubblici e privati come servizio complementare all’attività rivolta al paziente;
ritenuto inoltre, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla normativa vigente, di acquisire tra i documenti da allegare allo schema di domanda per il rilascio dell’accreditamento di struttura sanitaria – di cui agli all. 4 e 4 bis alla propria deliberazione n. 327/2004 e successive modifiche – anche la documentazione antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998;
Richiamate:
- la L.R. 43/2001 e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di dare atto di avere soddisfatto alla previsione di cui all’art. 1, comma 796, lett. s), t), u), della L. 296/06, con la conclusione dei percorsi di accreditamento relativi alle strutture ambulatoriali private eroganti prestazioni specialistiche per esterni di cui alle sopra citate lettere s) e t) come analiticamente riportato nell’allegato n. 1, e con la ricognizione del fabbisogno di nuovi accreditamenti di cui al prospetto A;
2. di avviare nuovi procedimenti di accreditamento finalizzati a soddisfare l’ulteriore fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale;
3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’allegato n. 2, riguardante il percorso di accreditamento delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per esterni e degli eventuali ampliamenti di strutture ambulatoriali private già accreditate;
4. di stabilire che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. telematico della Regione Emilia-Romagna, nei limiti risultanti dal prospetto A e secondo le indicazioni di cui all’allegato n. 2, potrà essere presentata, per il tramite dell’Azienda USL competente per territorio, domanda di accreditamento da parte delle strutture ambulatoriali private idonee a soddisfare il fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per esterni così come evidenziato dal medesimo prospetto A, ovvero domanda di ampliamento da parte di strutture già accreditate;
5. di stabilire, come meglio precisato in premessa, che il procedimento di accreditamento riguarda anche i soggetti privati che forniscono servizi complementari al processo assistenziale/diagnostico erogato al paziente da strutture accreditate pubbliche e private, ai fini dell’accertamento dei requisiti di qualità e dell’accreditamento per tale funzione, che potranno presentare domanda con data di decorrenza e modalità indicate al precedente punto 5;
6. di ottemperare a quanto disposto dalla normativa vigente, acquisendo tra i documenti da allegare allo schema di domanda per il rilascio dell’accreditamento di struttura sanitaria – di cui agli all. 4 e 4 bis alla propria deliberazione n. 327/2004 e successive modifiche – anche la documentazione antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998;
7. di demandare a proprio successivo provvedimento la definizione di indicazioni operative per la gestione dei rapporti con strutture sanitarie private titolari di accreditamento istituzionale e di aspetti attinenti al fabbisogno complessivo della specialistica ambulatoriale;
8. di prevedere la trasmissione del presente provvedimento al Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 della Intesa 23 marzo 2005 come da art. 1, comma 796, lett. u) della L. 296/06;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).