Testo
IL DIRETTORE
Richiamati:
- l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
- l’art. 8 ter del sopra citato decreto legislativo, che stabilisce che le Regioni rilascino nuovo atto di accreditamento alle strutture già accreditate qualora la sede di erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie subisca trasferimento;
- il comma 3 dell’art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della l.r. n. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;
- il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della l.r. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della l.r. 4/08 che stabilisce che il Direttore Generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l’accreditamento con propria determinazione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 4740 del 29 aprile 2008 “Accreditamento istituzionale della Residenza Sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo “Casa San Leonardo”, ubicata a Forlì e gestita dalla Società Cooperativa Sociale Domus Coop. Onlus, con sede legale in Forlì”;
Vista la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 17 settembre 2009, con protocollo n. 1063/09, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Domus Coop Onlus, Sig.ra Sansavini Angelica, con sede legale in Forlì (FC), via Allegretti 14, chiede nuovo rilascio dell’accreditamento istituzionale della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo “Casa San Leonardo”, già accreditata con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 4740/2008, a seguito di trasferimento della struttura in Via Golfarelli 175, Forlì, per 20 posti residenziali;
Preso atto che la residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo “Casa San Leonardo” ubicata in Forlì (FC), risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Sindaco del Comune competente;
Acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi a norma del DPR 252/1998;
Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinques;
Considerato che la suddetta struttura rientra nel fabbisogno regionale di strutture residenziali finalizzate all’assistenza sanitaria psichiatrica, così come attestato dalla nota del Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Forlì, agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri della Regione Emilia-Romagna;
Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 14 dicembre 2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento intensivo “Casa San Leonardo” sita in Forlì (FC) realizzata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2010/0002648 del 25 febbraio 2010, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;
Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, dott.ssa Mila Ferri;
determina:
1. di concedere l’accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, secondo le priorità definite nella determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007, nei confronti della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo “Casa San Leonardo””, ubicata in Forlì, Via Golfarelli 175, e gestita dalla Società Cooperativa Sociale Domus Coop Onlus, con sede legale in Forlì (FC) Via Allegretti 14, per una ricettività complessiva di 20 posti residenziali;
2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali ci sui all’articolo 8-quinques;
4. di dare atto che l’accreditamento in argomento decorre dalla data di adozione del presente provvedimento ed ha validità quadriennale;
5. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.