Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi da demolizione mediante impianto mobile presso il cantiere della ditta Barbarulo Costruzioni Srl sito in Via Zito a Forlì” da svolgersi nel comune di Forlì (FC) ad opera della Ditta SEM Srl da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. prima del recupero delle macerie da demolizione dovrà essere verificata la presenza di rifiuti pericolosi che dovranno essere avviati e smaltiti in impianti autorizzati;

b. devono essere predisposti tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante la durata del cantiere;

c. le operazioni di bagnatura dovranno essere estese oltre che ai cumuli di rifiuti e di materie prime secondarie, anche alle piste di transito e alle gomme degli automezzi;

d. l’attività di frantumazione dovrà essere sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all’impianto fisso di abbattimento delle polveri;

e. nel caso di sversamenti accidentali sul suolo (gasolio, olio ecc.), dovranno essere tempestivamente adottate misure di contenimento e rimozione degli inquinanti in modo da scongiurare eventuali contaminazioni della falda;

f. la Ditta dovrà richiedere all’Amministrazione Comunale l’autorizzazione in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo ovvero mobile, ai sensi della DGR 45/02;

g. le materie prime secondarie, potranno essere recuperate solo a seguito di conformità all’Allegato C della Circolare del MATTM 15/7/2005 verificata mediante esecuzione del test di cessione previsto del DM 5/2/1998;

h. la ditta è tenuta a mantenere a disposizione degli organi di controllo le risultanze del test di cessione eseguito sui cumuli di rifiuti speciali non pericolosi, nonché una relazione che espliciti la campionatura del campione di rifiuto dal cumulo successivamente sottoposto a test di cessione;

i. i rifiuti dovranno essere stoccati in appositi cassoni/cassonetti per ciascuna tipologia secondo lo specifico codice CER in attesa di essere smaltiti presso impianti autorizzati; si dovranno mantenere presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo gli eventuali formulari di trasporto degli stessi avviati allo smaltimento;

j. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

  • il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell’attività;
  • venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori;
  • venga richiesta preventiva autorizzazione al Comune di Forlì per lo svolgimento di attività rumorosa a carattere temporaneo ai sensi dell’art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento delle Attività Rumorose vigente;

k. la ditta dovrà comunicare eventuali variazioni relative al periodo previsto per le operazioni di trattamento;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta SEM S.r.l., alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì, all’ARPA sezione provinciale di Forlì-Cesena, all’AUSL di Forlì;

4) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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ultima modifica 2010-09-24T13:35:13+01:00

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