n.247 del 23.09.2026 periodico (Parte Seconda)
Art. 20, L.R. 4/2018: Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del Provvedimento di Via relativo al progetto "Centro Zootecnico Suinicolo Piombina" proposto da Società Agricola Monici Anacleto e Monici Marcello s.s. localizzato in comune di Monticelli d'Ongina (PC)
(omissis)
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta della Assessora Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture
per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 21 luglio 2026 che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono sinteticamente richiamate:
a) di adottare, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della l.r. 4/2018, il Provvedimento Autorizzatorio Unico recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto “Centro Zootecnico Suinicolo Piombina” proposto da Società Agricola Monici Anacleto e Monici Marcello s.s. localizzato in comune di Monticelli d’Ongina (PC);
b) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:
1. dovranno essere messe a dimora ulteriori 180 piante ad alto fusto aventi la funzione di garantire un totale compenso delle emissioni in atmosfera; l’area piantumata dovrà essere vincolata a tale destinazione e mantenuta, anche in riferimento al numero di piante, per il tempo necessario a compensare la CO2 e l’NH3 prodotta, definendo e attuando piani di manutenzione atti a garantire un corretto attecchimento e accrescimento delle essenze, il soccorso idrico, nonché il risarcimento delle fallanze. Dell’avvenuta piantumazione e delle conseguenti attività di manutenzione programmate, dovrà essere prodotta idonea attestazione a distanza di 18 mesi dalla piantumazione stessa;
c) di dare atto che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera b) spetta, per quanto di competenza, al Comune di Monticelli d’Ongina;
d) di dare atto che, oltre alle condizioni ambientali riportate al precedente punto b), dovrà essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA), ad Arpae SAE di Piacenza e agli Enti a cui spetta l’ottemperanza delle precedenti condizioni ambientali, la data di inizio e fine dei lavori del cantiere e la data di messa in esercizio delle opere di progetto;
e) dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna - Area VIAeA e ad Arpae SAE di Piacenza, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
f) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni e all’Ente individuato al precedente punto c) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile sul sito web regionale. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
g) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
h) di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1. Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico, sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 21 luglio 2026 e che costituisce l’Allegato 1;
2. Determina di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpae SAE di Piacenza con atto n. DET-AMB-2026-4209 del 30 luglio 2026 che costituisce l’Allegato 2;
i) di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono vincolanti al fine della realizzazione e dell’esercizio del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del proponente; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;
j) di dare atto che i termini di efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico, comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, decorrono dalla data di approvazione del PAUR;
k) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente, con le modalità e tempistiche previste dall’art. 25, comma 5, del d.lgs. 152/2006;
l) di trasmettere la presente deliberazione alla proponente Società Agricola Monici Anacleto e Monici Marcello s.s.;
m) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di Servizi: Arpae di Piacenza, Comune di Monticelli d’Ongina, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, AUSL di Piacenza, Provincia di Piacenza e Consorzio di Bonifica di Piacenza;
n) di pubblicare la presente deliberazione integralmente nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6284) e di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT);
o) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
p) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.