a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto denominato “messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, nel Comune di Mirandola (MO), ad opera della Ditta Secchia Geom. Secondo Srl” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
2. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e l’emissione di polveri in atmosfera;
3. si dovrà provvedere all’installazione di una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia dimensionata secondo quanto previsto dalla norma regionale DGR 286/05 e DGR 1860/06 … con scarico nella rete fognaria pubblica per acque nere temporizzato fra le 48 e le 72 ore successive l’evento meteorico;
4. si dovrà provvedere all’installazione di un by-pass per le acque di seconda pioggia, da recapitare nella rete fognaria pubblica per le acque meteoriche;
5. si dovrà provvedere al trattamento delle acque, sia di prima che di seconda pioggia, in manufatti per la separazione delle sostanze oleose e solide;
6. si dovrà provvedere alla gestione delle acque reflue nelle eventuali aree adibite a lavaggio mezzi e distribuzione carburanti;
7. si dovrà prevedere un sistema di recupero delle acque meteoriche da utilizzare per la bagnatura dei cumuli e per alimentare il sistema di nebulizzazione del frantoio, al fine di minimizzare l’utilizzo di acqua dell’acquedotto;
8. si ritiene che l’elaborato tecnico di previsione di impatto acustico presentato, sia per larga parte inadeguato a descrivere le possibili ripercussioni, correlate alla rumorosità prodotta dall’attività di movimentazione e macinazione inerti, nei confronti dei ricettori e del territorio circostante; pertanto un parere più articolato sulla matrice rumore non può essere espresso se non dopo la riformulazione dell’elaborato tecnico fornito, da presentarsi contestualmente alla richiesta di DIA, che dovrà tenere conto delle considerazioni/osservazioni esposte da ARPA (vedi punto 6.13); resta fermo che, sulla base dei dati ottenuti dalla nuova previsione, dovrà essere valutata la necessità o meno di realizzare delle opere di mitigazione; qualora si ritenga opportuno procedere alla realizzazione di una barriera e/o di un terrapieno a perimetro della sezione impiantistica lo studio dovrà fornire anche un elaborato grafico di dettaglio dell’intervento e la valutazione d’impatto acustico dovrà essere integrata con una stima degli effetti di riduzione della rumorosità correlati alla tipologia dell’opera;
9. valutato che l’area dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in proprio non è pavimentata, si ritiene necessario che i rifiuti siano stoccati all’interno di cassoni a tenuta dotati di chiusura;
10. dovrà essere previsto un sistema di asfaltatura della viabilità interna;
11. l’area per lo stoccaggio del materiale in uscita dal mulino frantumatore dovrà essere dotata di idonea pavimentazione impermeabile, inoltre si dovrà prevedere una adeguata schermatura di verde dell’impianto del frantoio, in confine con la zona;
12. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;
b. di trasmettere la presente delibera alla ditta Secchia Geom. Secondo s.r.l., alla Provincia di Modena, all’ARPA, all’AUSL Servizio Igiene Pubblica Modena e al Comune di Mirandola;
c. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.