Testo

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica documentale positiva;

Richiamati:

- il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;

- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l’accreditamento con propria determinazione;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della sopracitata propria deliberazione 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;

la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso;

la determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche;

Visto che, a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell’ente Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII onlus con sede legale a Rimini, con decreto dell’Assessore alle politiche per la salute n. 18/2008 si è provveduto all’accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso “Centro residenziale accoglienza”, ubicata in via Dardanelli n.41, Rimini, per una ricettività complessiva di 9 posti residenziali a tipologia pedagogico-riabilitativa; 

Vista la nota del rappresentante legale dell’ente Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII onlus pervenuta a questa Amministrazione in data 11 agosto 2010, protocollo 2010.0204247 agli atti del Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri, con la quale si comunica la cessata attività della struttura “Centro residenziale accoglienza” di Rimini per trasferimento dell’attività in altra provincia; 

Riscontrato dalla documentazione pervenuta che il Comune di Rimini ha preso atto della cessata attività della struttura “Centro residenziale accoglienza” di Rimini e ha revocato l’autorizzazione al funzionamento rilasciata alla struttura con atto prot. n. 104391 del 7 giugno 2007 e modificato con atto prot. n. 0133650 del 22 luglio 2008; 

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri, dott.ssa Mila Ferri; 

Dato atto del parere allegato; 

determina: 

1) di prendere atto della cessata attività in seguito a trasferimento in altra provincia della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso “Centro residenziale accoglienza”, ubicata in Via Dardanelli n. 41, Rimini, gestita dall’ente Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII onlus con sede legale a Rimini e accreditata con decreto dell’Assessore alle politiche per la salute n. 18/2008 per una ricettività complessiva di 9 posti residenziali a tipologia pedagogico-riabilitativa;

2) di prendere atto che in seguito alla comunicazione di cessata attività il Comune di Rimini ha revocato l’autorizzazione al funzionamento della struttura “Centro residenziale accoglienza”, ubicata in Via Dardanelli n. 41, rilasciata con atto prot. n. 104391 del 7 giugno 2007 e modificato con atto prot. n. 0133650 del 22 luglio 2008; 

3) di revocare, di conseguenza, l’accreditamento concesso alla struttura con il citato decreto 18/08; 

4) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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ultima modifica 2011-09-13T09:38:38+01:00

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