1. di approvare l’Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e l’Unione Terred’Acqua (BO), per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto;
2. di concedere a favore dell’Unione Terred’Acqua (BO), C.F. 03166241202, il contributo complessivo di €. 6.000,00 a fronte di una spesa prevista complessiva per spese correnti di €. 9.240,00 per la realizzazione del progetto “Liberiamoci dalle mafie – II parte” soprarichiamato, in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 1292/2023;
3. di imputare contabilmente la spesa complessiva di €. 6.000,00 registrata con il n. 9238 di impegno, sul capitolo 02732 "Contributi a Enti delle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (Art. 7, comma 1, L.R. 28 ottobre 2016, n. 18)", del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno di previsione 2023 che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di approvato con deliberazione di G.R. 2357/2022 e succ. mod.;
4. che in attuazione del d.lgs. n. 118/2011, la stringa concernente la codificazione della transazione elementare come definita dal citato decreto è la seguente:
5. che l’Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e l’Unione Terred’Acqua (BO), come indicato nello schema parte integrante e sostanziale del presente atto, decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo stesso e fino al 31 dicembre 2023. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2024 l’Unione Terred’Acqua (BO), dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione fatto salvo quanto previsto agli articoli 9 e 10 del medesimo Accordo;
6. che alla liquidazione del contributo complessivo, si provvederà secondo le modalità specificate all’art. 7, dell’Accordo di programma;
7. che in sede di sottoscrizione dell’Accordo, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché non sostanziali;
8. di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 56, 7° comma, del citato D.Lgs. n. 118/2011;
9. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO nonché dalla Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis del medesimo d.lgs.;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.