Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/g sito in Via Napoli n. 14 a Finale Emilia (MO)” da svolgersi nel Comune di Finale Emilia (MO) - presentata dalla Ditta Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo C., S.a.s. da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. l’attività in esame dovrà essere svolta come descritto negli elaborati di screening;

b. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e/o di materiale contaminato;

c. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, dovranno essere messi in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

d. la bagnatura della viabilità e dei cumuli dovrà essere effettuata durante tutto il corso dell’anno e non solo nel periodo estivo;

e. l’acqua utilizzata per gli impianti di nebulizzazione forzata (cannoni o lance ad alta pressione) deve provenire dalla rete acquedottistica oppure la ditta potrà produrre idonea valutazione del rischio biologico (riferimento D. Lgs. 81/2008) supportata da analisi sulla fonte di rifornimento idrico diversa dall’acquedotto, che dimostrino l’assenza di elementi patogeni specifici delle vie respiratorie. Dell’esecuzione degli accertamenti analitici indicati (comprensivi della fase di campionamento) dovrà essere incaricato laboratorio accreditato per l’esecuzione delle analisi necessarie (legionella in particolare);

f. la rete interna delle acque reflue (meteoriche e scarico domestico) dovrà essere con sistema duale; il recapito finale delle acque nere e delle acque di prima pioggia opportunamente trattate sarà la pubblica fognatura mentre per le acque di seconda pioggia, in mancanza di un possibile recapito diverso dalla pubblica fognatura, dovrà essere previsto un sistema che consenta un rilascio graduale dello scarico in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria al fine di ridurre al minimo la fuoriuscita di liquami dagli scolmatori di piena;

g. preventivamente alla presentazione della comunicazione di inizio attività, la ditta dovrà realizzare l’asfaltatura della parte di area di stoccaggio dei materiali in entrata, attualmente inghiaiata, e conseguentemente verificare il dimensionamento della vasca di sedimentazione;

h. la ditta dovrà comunicare agli Enti interessati (ARPA, Comune, Provincia) eventuali variazioni relative alle attività di recupero previste nel progetto;

i. nei pressi dei recettori più vicini all’impianto in oggetto devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione acustica previsti dalla normativa vigente;

j. con l’impianto a regime dovrà essere effettuato un collaudo acustico;

k. in fase di esercizio dovrà essere garantita l’efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche, attraverso la periodica pulizia delle canalizzazioni perimetrali, lo svuotamento delle vasche di raccolta e del disoleatore;

l. la ditta dovrà effettuare il Piano di Monitoraggio proposto nella documentazione integrativa presentate, effettuando per quanto riguarda le acque sotterranee, oltre alle analisi chimiche previste, anche analisi batteriologiche, al fine di escludere la presenza di legionella;

m. la ditta è tenuta a mantenere presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti e i risultati delle verifiche previste dal Piano di Monitoraggio;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte terza, quarta e quinta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, in particolare eventuale adeguamento dell’autorizzazione allo scarico idrico, la comunicazione ai sensi dell’art. 216 e la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 c. 2;

3) che resta fermo l’obbligo di acquisire, preventivamente alla comunicazione ai sensi dell’art. 216 del DLgs 152/06, le autorizzazioni allo scarico idrico e alle emissioni in atmosfera;

4) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo C., S.a.s., alla Provincia di Modena, al Comune di Finale Emilia, all’ARPA sezione provinciale di Modena, all’AUSL di Modena;

5) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

6) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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ultima modifica 2011-10-24T11:44:10+01:00

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