Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla realizzazione di un invaso di raccolta delle acque meteoriche in località Masrola, nel comune di Borghi in provincia di Forlì-Cesena dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

1. una attenta progettazione esecutiva della fase di cantierizzazione, per quanto riguarda le interferenze con l’ambiente, le conseguenti mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto per quanto riguarda l’area di cantiere;

2. per quanto riguarda le operazioni di ripristino e di mitigazione dell’impatto paesaggistico e visivo dell’intero sito si dovranno utilizzare per la piantumazione specie autoctone che garantiscono un maggior successo di impianto (facilità di attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo);

3. assolutamente da evitare sono le specie erbacee e arboree riconosciute come invadenti;

4. devono essere rese ottimali le condizioni di aderenza tra lo strato impermeabile limoso utilizzato per l’impermeabilizzazione delle zone intorno all’invaso e il substrato sottostante;

5. ai fini della sicurezza dovrà essere garantita la recinzione perimetrale di protezione di altezza di m 1,80 sostenuta da pali infissi nel terreno e munita di cancello chiuso con lucchetto; a tutela della pubblica incolumità dovranno essere messe in opera 3 scalette di sicurezza ancorate al suolo che giungono fino a fondo invaso;

6. resta fermo che tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni; 

b) di trasmettere la presente delibera ai proponenti ditta C.E.I.S.A. SpA, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, alla Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, al Comune di Borghi, all’ARPA sezione provinciale di Forlì-Cesena; 

c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione; 

d) di pubblicare la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 152/06 e s.m.i.

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ultima modifica 2011-10-24T12:44:17+02:00

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