Testo

  LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Richiamate:

  • la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di adottare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;
  • la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
  • la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamato, in particolare, l’art. 16 “Controllo delle specie di fauna selvatica” della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 a norma del quale:

  • la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale, provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
  • nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della Legge Regionale n. 6/2005;
  • il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale n. 13/2015. A tal fine, la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna”, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018, che individua nel cormorano (Phalacrocorax carbo) la principale specie ittiofaga responsabile di danni alle produzioni ittiche regionali nonostante lo sforzo gestionale attuato negli anni in termini di prevenzione e attività di controllo ai sensi dell’art. 19 della citata Legge n. 157/1992;

Vista la propria deliberazione n. 2221 del 20 dicembre 2021 “Art. 19 della Legge n. 157/1992. Piano quinquennale di controllo del cormorano (Phalacrocorax carbo) in Emilia-Romagna 2021-2026”, la quale prevede, in particolare, “l’approvazione annuale del contingente di capi prelevabili negli anni a seguire con riferimento al censimento annuale degli uccelli svernati in Emilia-Romagna nell’ambito del progetto IWC”;

Considerati i risultati dei censimenti annuali degli uccelli acquatici svernanti per l’annualità 2023 (IWC), trattenuti agli atti del Settore Attività Faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, prodotti da AsOER (Associazione Ornitologi Emilia-Romagna) nell’ambito di una convenzione stipulata in virtù dell’esito dell’Avviso pubblico approvato con propria deliberazione n. 2213 del 20 dicembre 2021;

Richiamato il parere favorevole di ISPRA, acquisito agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Prot. n. 918410.E dell’11 settembre 2023, il quale rileva peraltro che le attività svolte nel corso del periodo considerato sono sufficientemente dettagliate, conformi ai contenuti del Piano e adeguate alle indicazioni contenute nel parere espresso dallo stesso Istituto ed acquisito con Prot. n. 1085978.E del 26 novembre 2021;

Considerato che le quote massime di soggetti da abbattere presso le aziende delle province di Bologna, Ferrara (escluso il Parco del Delta del Po) e Modena sono individuate nella soglia massima del 10% dei cormorani rilevati dai censimenti IWC di gennaio 2023 (fatta eccezione per la provincia di Ferrara rispetto alla quale, a titolo precauzionale, è stato mantenuto il medesimo contingente previsto per il 2021/2022 e per il 2022/2023), così come stabilito nella citata deliberazione n. 2221/2021;

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione del contingente prelevabile dei capi della specie cormorano, per il periodo 2023/2024, per le province di Bologna, Ferrara (con riferimento ai soli territori al di fuori del Parco del Delta) e Modena, così come indicato nell’Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
  • la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023, recante "Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025” e successive modifiche e integrazioni;
  • la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
  • 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
  • 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
  • 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di approvare il contingente prelevabile di capi della specie cormorano per le province di Bologna, Ferrara (con riferimento ai soli territori al di fuori del Parco del Delta) e Modena per il periodo 2023/2024, come quantificato nell’Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
  2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  3. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Attività Faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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ultima modifica 2023-09-29T15:31:01+02:00

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