Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM);
- il Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- il Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito con Legge 30 maggio 2003, n. 119 recante “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, che stabilisce le modalità di attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare;
- il Decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante “Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;
- il Decreto ministeriale 19 aprile 2011 “Modifiche al Decreto 31 luglio 2003 recante modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;
Visti, altresì:
- il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;
- il Decreto ministeriale 9 maggio 1991, n. 185 concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di “latte fresco pastorizzato di alta qualità”;
Considerato:
- che il citato decreto 31 luglio 2003 dispone all’art. 12, comma 6, in materia di documentazione della raccolta del latte, che le Regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione della raccolta e possono, altresì, emanare disposizioni integrative in relazione alla realtà territoriale;
- che per quanto concerne la rilevazione analitica del grasso all’art. 13 il medesimo decreto disponeva che le relative analisi dovevano effettuarsi nei laboratori degli istituti zooprofilattici o in altri laboratori indicati dalla regione, o che operano secondo criteri definiti dalla regione stessa;
Dato atto:
- che con propria deliberazione n. 2623 del 15 dicembre 2003 erano stati definiti i criteri per l’individuazione dei laboratori per la determinazione del tenore di materia grassa del latte;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Produzioni animali n. 16464 del 2 dicembre 2003, in materia di documentazione di raccolta del latte erano state definite specifiche modalità operative in relazione al sistema di produzione del latte parmigiano-reggiano, ed era stato autorizzato l’utilizzo di sistemi informatizzati di registrazione della raccolta del latte, ferma restando l’indicazione degli elementi di cui ai commi 1, 3 e 4 del già citato art. 12 del D.M. 31 luglio 2003;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Produzioni animali n. 8688 del 29 giugno 2004, era stata autorizzata la registrazione informatica dei dati relativi alle analisi del grasso;
Preso atto che il citato D.M. 19 aprile 2011 ha modificato l’art. 12, comma 1, del D.M. 31 luglio 2003, disponendo che il registro di consegna del latte tenuto dal produttore contenga gli ulteriori seguenti elementi:
- date dei prelievi di latte per la rilevazione della materia grassa;
- nome, ruolo e firma del soggetto che effettua i prelievi di cui al precedente punto;
Preso atto altresì che il predetto D.M. 19 aprile 2011 ha integralmente sostituito l’art. 13 del D.M. 31 luglio 2003 dettando nuove procedure per la rilevazione e la contabilizzazione del tenore di materia grassa, confermando che le regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione delle analisi;
Rilevato che le suddette disposizioni entrano in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del novantesimo giorno dalla pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2011 (1 novembre 2011);
Considerato che l’art. 1 del citato D.L. 28 marzo 2003, n. 49 convertito con Legge 30 maggio 2003, n. 119, attribuisce alle Regioni gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all’applicazione del regime medesimo;
Ritenuto, pertanto, di recepire i contenuti dettati dal più volte citato D.M. 19 aprile 2011 provvedendo all’aggiornamento della disciplina regionale in materia;
Ritenuto in particolare:
- di stabilire che i sistemi informatizzati di registrazione della raccolta del latte, il cui utilizzo sia già stato autorizzato con determinazione dirigenziale n. 16464/2003, debbano prevedere l’indicazione degli elementi di cui all’art. 1 del D.M. 19 aprile 2011;
- di confermare l’utilizzo della registrazione informatizzata delle analisi alle condizioni già prescritte con determinazione dirigenziale n. 8688/2004;
- di revocare, in relazione alle modifiche intervenute con la disciplina sopravvenuta, la propria deliberazione n. 2623 del 15 dicembre 2003;
Ritenuto, altresì, di dover demandare a successivi atti del Responsabile del Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali l’adozione di eventuali indicazioni applicative del presente provvedimento, anche in relazione alle istruzioni che Agea, secondo quanto previsto dal comma 12 dell’art. 13 del più volte citato D.M. 31 luglio 2003 potrà fornire ai fini della uniforme applicazione del suddetto decreto;
Viste, infine:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
- le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali è stato modificato l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura;
- n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di richiamare integralmente quanto indicato in premessa;
2) di recepire i contenuti dettati dal Decreto Ministeriale 19 aprile 2011 “Modifiche al Decreto 31 luglio 2003 recante modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari” per quanto attiene le disposizioni di cui all’art. 13 in materia di rilevazione e contabilizzazione del tenore di materia grassa;
3) di stabilire che il registro di consegna del produttore che effettua consegne di latte ed i sistemi informatizzati di registrazione della raccolta del latte, il cui utilizzo sia già stato autorizzato con determinazione dirigenziale 16464/03, debbano prevedere l’indicazione degli elementi di cui all’art. 1 del D.M. 19 aprile 2011;
4) di confermare l’utilizzo della registrazione informatizzata delle analisi alle condizioni già prescritte con determinazione dirigenziale n. 8688/2004;
5) di revocare, in relazione alle modifiche intervenute con la disciplina sopravvenuta, la propria deliberazione n. 2623 del 15 dicembre 2003;
6) di demandare a successivi atti del Responsabile del Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali l’adozione di eventuali indicazioni applicative del presente provvedimento, anche in relazione alle istruzioni che Agea, secondo quanto previsto dal comma 12 dell’art. 13 del citato D.M. 31 luglio 2003 potrà fornire ai fini della uniforme applicazione del suddetto decreto;
7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.