Testo

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;

- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea, che stabilisce modalità di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativamente all’attuazione delle procedure di controllo ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione Europea, che modifica il citato Regolamento (CE) n. 1974/2006;

- la propria deliberazione n. 1439 in data 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto della decisione comunitaria di approvazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (di seguito per brevità indicato PSR), nella formulazione acquisita agli atti d’ufficio della Direzione generale Agricoltura al n. PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato:

- che il PSR è stato oggetto di successive modifiche sottoposte all’esame della Commissione Europea e da questa approvate;

- che, da ultimo, con propria deliberazione n. 1122 del 27 luglio 2011 si è preso atto della formulazione del PSR (Versione 6), approvata dalla Commissione Europea con comunicazione Ares (2011) 816091 in data 27 luglio 2011;

Richiamata la propria deliberazione n. 2183 del 27 dicembre 2010 con la quale è stato approvato il Programma operativo dell’Asse 3 del PSR “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” per la seconda sessione di attivazione dei procedimenti di erogazione degli aiuti (annualità 2011-2013) nonché gli schemi di avviso pubblico riferiti alle Misure da attivare nell’ambito dello stesso Asse 3;

Dato atto che, in ordine alla Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” Azioni 1, 2 e 3, alla Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” e alla Misura 321 “Investimenti per servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” Azione 2, la citata deliberazione 2183/10, in linea con quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1974/2006, ha tra l’altro previsto la possibilità di erogare un acconto pari al 20% dell’aiuto concesso a condizione che il beneficiario presenti richiesta nella domanda di aiuto;

Considerato che il citato Regolamento (UE) n. 679/2011 - entrato in vigore il 18 luglio 2011 - prevede un innalzamento del limite percentuale di concessione degli anticipi per un importo massimo pari al 50% dell’aiuto pubblico all’investimento a fronte della costituzione di una garanzia bancaria o equivalente pari al 110% dell’importo anticipato;

Ritenuto, alla luce della disciplina comunitaria sopravvenuta ed al fine di agevolare i beneficiari delle predette Misure di intervento nonché per accelerare l’andamento della spesa relativa alla programmazione del PSR, di dover adeguare l’erogazione degli acconti ai limiti previsti dal nuovo Regolamento (UE) n. 679/2011;

Valutata pertanto la necessità di assicurare la possibilità per coloro che hanno già presentato domanda di pagamento di acconto pari al 20% dell’aiuto concesso di integrare la domanda fino al limite massimo aggiornato al 50% delle somme riconosciute;

Valutato altresì di garantire l’estensione dell’efficacia della disposizione comunitaria anche nei confronti di coloro che, in sede di presentazione della domanda di aiuto, non avevano fatto richiesta di acconto;

Ritenuto al contempo di assicurare analoghe prerogative anche ai beneficiari di bandi emanati dai Gal a valere sull’Asse 3 dopo l’approvazione della deliberazione 2183/10 sia in merito all’integrazione dell’istanza di acconto fino alla concorrenza del nuovo limite massimo del 50%, sia in ordine alla presentazione della richiesta nell’ipotesi in cui non vi abbiano provveduto in sede di domanda di aiuto;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e sue modificazioni;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo della Direzione generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di stabilire, a modifica di quanto previsto nella deliberazione 2183/10, che tutti i beneficiari privati che hanno ottenuto, in base agli Avvisi pubblici adottati a valere sulle Misure 311 Azioni 1, 2 e 3, 313 e 321 Azione 2, decisioni individuali d’aiuto possano richiedere, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 così come aggiornato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011, l’erogazione di un anticipo fino al 50% dell’aiuto concesso;

3) di stabilire conseguentemente che ai beneficiari privati che hanno già presentato domanda di pagamento di acconto pari al 20% dell’aiuto concesso possano integrare la domanda fino al limite massimo aggiornato al 50% delle somme dovute;

4) di prevedere l’estensione della facoltà di presentare domanda di anticipo nella misura aggiornata del 50% dell’aiuto concesso anche ai beneficiari che non vi hanno provveduto in sede di presentazione della domanda di aiuto;

5) di prevedere inoltre che le disposizioni di cui ai punti 3) e 4) si applichino anche ai beneficiari privati che hanno ottenuto decisioni individuali d’aiuto dai GAL su domande presentate a seguito degli avvisi pubblici relativi alle sopraindicate Misure 311 Azioni 1, 2 e 3, 313 e 321 Azione 2 emanati dopo l’approvazione della deliberazione 2183/10;

6) di dare atto, infine, che resta confermato quant’altro stabilito nella deliberazione 2183/10;

7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dandone contestualmente la più ampia diffusione attraverso il sito internet ErmesAgricoltura.

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ultima modifica 2011-10-11T14:12:38+01:00

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