Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) nella formulazione definita a seguito dell’inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 - di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Reg. (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato, in particolare, l’articolo 35, del suddetto Reg. (CE) n. 607/2009, che in merito al riconoscimento delle menzioni tradizionali stabilisce, tra l’altro, al punto a) del comma 2 che per uso tradizionale deve intendersi una durata di almeno cinque anni nel caso di menzioni espresse nella lingua ufficiale dello Stato membro;
Visti:
- il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88”, pubblicato nella GU n. 96 del 26 aprile 2010;
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del citato decreto legislativo ministeriale 61/10, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni, pubblicato nella GU n. 16 del 21 gennaio 2011;
Preso atto:
- che l’art. 6, comma 8 del DLgs 61/10 prevede che la menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l’inizio della campagna vendemmiale 2011/2012;
- che l’art. 15 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, al fine della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO, definisce Vigna la “parte di un vigneto costituito da una unità vitata o da un insieme di unità vitate che fa riferimento ad un determinato toponimo o nome tradizionale previsto nell’apposito elenco positivo regionale” di che trattasi;
Dato atto che l’indagine ricognitiva - effettuata con la collaborazione dei Consorzi di Tutela regionali - per individuare un primo Elenco delle menzioni “vigna”, utilizzate sul territorio della regione Emilia-Romagna nelle ultime campagne vendemmiali, non è stata sufficiente a fornire dati compatibili con il reale utilizzo in etichetta di tali menzioni;
Sentiti i Consorzi di Tutela delle Denominazioni d’Origine del Vino riconosciuti ai sensi dell’art. 17 del DLgs 61/10 presenti in Regione, nonché la filiera vitivinicola regionale;
Ritenuto necessario - al fine di consentire ai produttori di utilizzare le menzioni “vigna” per i prodotti della campagna vendemmiale 2011/2012 - dare attuazione alle disposizioni di cui al DLgs 61/10 sopra citato fissando i criteri, le modalità ed i termini per la redazione dell’Elenco regionale delle menzioni “vigna”, secondo le disposizioni contenute nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, tenuto conto anche delle preesistenti scelte e realtà commerciali;
Dato atto, infine, che il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvederà ad approvare con proprio atto l’Elenco regionale delle menzioni “vigna”, nonché i successivi aggiornamenti, sulla base delle predette disposizioni tenendo conto delle richieste motivate e documentate presentate dai produttori interessati;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;
- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;
A voti unanimi e palesi,
delibera:
1) di approvare - sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui richiamate - le Disposizioni per l’istituzione dell’Elenco regionale delle menzioni “vigna” di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante i criteri, le modalità nonché i termini per la redazione dell’Elenco regionale;
2) di dare atto che il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvederà ad approvare con proprio atto l’Elenco regionale delle menzioni “vigna”, nonché i successivi aggiornamenti, sulla base delle predette disposizioni tenendo conto delle richieste motivate e documentate presentate dai produttori interessati;
3) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando mandato al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali di trasmetterla al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e ad AGEA e di assicurarne la diffusione attraverso il sito ErmesAgricoltura.