Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, ed in particolare, l’art. 10, comma 1, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

  • il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni regione è destinato, per una quota dal 20% al 30%, a protezione della fauna selvatica e nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
  • il comma 4, secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l’altro, le Zone di ripopolamento e cattura;
  • i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;
  • il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le zone di ripopolamento e cattura;
  • il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;
  • i commi da 13 a 16, che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare e la successiva istituzione;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed, in particolare, l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;

Richiamata la sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, ed in particolare:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l’art. 5, il quale dispone:

  • al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai in conformità ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla Legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;
  • al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l’art. 10, il quale dispone, al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;

- l’art. 19, che attribuisce alla Regione le competenze in merito alle zone di protezione della fauna selvatica, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

  • al comma 2, che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
  • al comma 4, che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l’altro, anche le Zone di Rifugio;
  • ai commi 5 e 6, l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, secondo il quale:

- la proposta di perimetrazione è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmessa alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14, della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

  • al comma 7, che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;
  • al comma 7 bis, che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
  • al comma 9, che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente, mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

- l’art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, di seguito PFVR 2018-2023, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 e prorogato con deliberazione della medesima Assemblea Legislativa n. 149 del 21 dicembre 2023 “fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025/2026”;

Richiamata la propria deliberazione n. 529 del 25 marzo 2024 “L.R. n. 8/1994 - Proposta di perimetrazione di Istituti di protezione della fauna di cui all'art. 19 in territorio di Ravenna e Rimini e contestuale loro istituzione come Zone di rifugio ai sensi dell'art. 22 e istituzione di Area di limitazione ex art.51 in territorio di Bologna in attuazione del Piano Faunistico Regionale 2018-2023 prorogato fino al termine della stagione venatoria 2025-2026”, con la quale sono state, tra l’altro, approvate:

- la proposta di perimetrazione di n. 7 Zone di ripopolamento a cattura “Cocchi 1”, “Cocchi 2”, “Filetto”, “San Marco”, “Standiana”, “Trebeghino” e “Zeppa” per il territorio di Ravenna;

- la proposta di perimetrazione di n. 2 Zone di ripopolamento e cattura denominate “Montale” e “Nuova Borgonuovo” per il territorio di Rimini;

Preso atto che il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini con note trattenute agli atti del Settore Attività faunistico–venatorie, Pesca e Acquacoltura prot. n. 0829453.I del 30 luglio 2024 e prot. n. 0946381.I del 4 settembre 2024, ha comunicato che:

- con note prot. n. 0350726.U, prot. n. 0350660.U e prot. n. 0350726.U datate 3 aprile 2024, ha provveduto ad inviare le proposte di perimetrazione degli istituti di protezione di cui alla citata deliberazione n. 529/2024, rispettivamente ai Comuni di Rimini, Poggio Torriana e Sant’Arcangelo di Romagna, assolvendo gli obblighi di pubblicazione di cui al citato art. 19, comma 5, della Legge Regionale n. 8/1994, con affissione all'Albo pretorio telematico dei Comuni interessati del territorio della provincia di Rimini;

- con nota prot. n. 0593255.E del 6 giugno 2024 ha provveduto ad inviare le proposte di perimetrazione degli istituti di protezione di cui alla citata deliberazione n. 529/2024 ai Comuni di Bagnacavallo, Massa Lombarda, Conselice e Ravenna, assolvendo gli obblighi di pubblicazione di cui al citato art. 19, comma 5, della Legge Regionale n. 8/1994, con affissione all'Albo pretorio telematico dei Comuni interessati del territorio della provincia di Ravenna;

- avverso le proposte sopra richiamate non sono pervenute opposizioni motivate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della più volte citata Legge Regionale n. 8/1994;

- con comunicazione mail del 4 aprile 2024 ha provveduto a trasmettere le proposte di perimetrazione degli istituti di protezione di cui alla citata deliberazione n. 529/2024 alle Organizzazioni Professionali Agricole provinciali e locali della provincia di Rimini e con nota prot. n.0917672.E del 29 agosto 2024 ha provveduto a trasmettere le proposte di perimetrazione degli istituti di protezione di cui alla citata deliberazione n. 529/2024 alle Organizzazioni Professionali Agricole provinciali e locali della provincia di Ravenna;

Ritenuto, pertanto, di procedere per il territorio di Ravenna e Rimini all’istituzione di:

- n. 7 Zone di ripopolamento a cattura denominate “Cocchi 1”, “Cocchi 2”, “Filetto”, “San Marco”, “Standiana”, “Trebeghino” e “Zeppa” così come rappresentate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- n. 2 Zone di ripopolamento e cattura denominate “Montale” e “Nuova Borgonuovo” così come rappresentate nell’Allegato 2, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- con l’istituzione delle suddette zone, l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

- in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della Legge Regionale n. 8/1994 ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione sopra indicati, è necessario mantenere costante la percentuale di aree protette, al fine di garantire una distribuzione omogenea su scala regionale del territorio tutelato e che, pertanto, la percentuale minima prevista dalla legge nazionale dovrà essere rispettata in ogni Unità Territoriale Provinciale;

Ritenuto, inoltre, anche alla luce della Legge Regionale n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati:

- di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini l'attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della Legge Regionale n. 8/1994, nelle zone di protezione istituite con il presente provvedimento;

- di prevedere, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 7 bis, della Legge Regionale n. 8/1994, che le Province di Ravenna e Rimini assicurino, tramite il proprio personale, le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna istituite o ampliate con il presente provvedimento;

- di stabilire che tali zone verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Visto che:

- il già menzionato art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994 non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione, tuttavia all’ultimo comma dispone che lo stesso possa essere revocato al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

- la citata deliberazione n. 529/2024 aveva istituito le zone oggetto del presente provvedimento come Zone di rifugio ai sensi dell’art. 22 della Legge regionale n. 8/1994 per la stagione venatoria 2024/2025 fatto salvo l’esito del procedimento amministrativo previsto all’art. 19, commi 5 e 6, della Legge Regionale n. 8/1994;

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire che il vincolo di protezione delle Zone di Ripopolamento e Cattura oggetto del presente atto, coerentemente con il PFVR 2018-2023 prorogato fino al termine della stagione 2025-2026, abbia validità fino a tale termine;

Ritenuto, altresì, che il presente atto presenti il carattere di ordinaria amministrazione in quanto finalizzato a concludere l’iter istitutivo di zone di protezione avviato con propria deliberazione n. 529/2024, come previsto e normato dalla più volte citata disciplina di cui all’art. 19 della L.R. n. 8/1994;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione” e successive modifiche e integrazioni;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

- n. 1276 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera

1) di approvare, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, per i territori di Ravenna e Rimini:

- n. 7 Zone di ripopolamento a cattura denominate “Cocchi 1”, “Cocchi 2”, “Filetto”, “San Marco”, “Standiana”, “Trebeghino” e “Zeppa” così come rappresentate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- n. 2 Zone di ripopolamento e cattura denominate “Montale” e “Nuova Borgonuovo” così come rappresentate nell’Allegato 2, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di revocare le Zone di rifugio istituite con deliberazione n. 529/2024 sulle medesime aree;

3) di dare atto che i confini delle zone di protezione di cui al punto 1) dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti in carattere nero la specificazione dell’ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 8/1994;

4) di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, caccia e pesca - ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini l'attuazione di tutte le attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7 della Legge Regionale n. 8/1994, nelle zone protette istituite con il presente provvedimento;

5) di dare atto che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna selvatica, così come previsto all'art. 19, comma 7 bis, della Legge Regionale n. 8/1994, sono assicurate dalle Province di Ravenna e Rimini tramite il proprio personale;

6) di stabilire che il vincolo di protezione Zone di Ripopolamento e Cattura nei territori di cui al precedente punto 1) termini allo scadere del prorogato “Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023”, ovvero al termine della stagione venatoria 2025/2026;

7) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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ultima modifica 2024-10-02T11:41:55+01:00

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