Testo
VISTI:
- il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile” e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” e successive modifiche;
PREMESSO che:
- il territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena è stato interessato, nel periodo compreso tra il 22 ed il 27 luglio 2023, da eccezionali eventi meteorologici che hanno causato ingenti danni al patrimonio pubblico e privato;
- detti eventi hanno condotto all’adozione della Deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 (in G.U. n. 210/2023) di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale (art. 24 D. Lgs. 1/2018) e della successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 1022 del 15 settembre 2023, (in G.U. n. 225/2023);
EVIDENZIATO che, per la realizzazione degli interventi previsti nell’OCDPC n. 1022/2023, è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna, la contabilità speciale n. 6419 intestata “PRES.R.E.ROM CD O.1022-23” acronimo di “Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC n. 1022/2023”, ai sensi di quanto autorizzato dall’art. 9, comma 2, della medesima ordinanza;
DATO ATTO che con Decreto commissariale n. 163/2023 sono state approvate le direttive per la concessione delle prime misure economiche di immediato sostegno nei limiti di € 5.000,00 per i soggetti privati e di € 20.000,00 per le attività economiche e produttive;
EVIDENZIATO che con il medesimo Decreto commissariale n. 163/2023:
- sono state individuate le Amministrazioni Comunali o loro Unioni quali Organismi Istruttori per l’espletamento delle attività di istruttoria e controllo delle domande, nonché per la concessione ed erogazione dei contributi in parola;
- si è stabilito, altresì, che all’esito dell’istruttoria delle domande di contributo e dello stanziamento delle risorse nazionali, con successivi atti si sarebbe provveduto ad assegnare agli Organismi istruttori le necessarie risorse finanziarie;
- si è stabilito che l’effettivo trasferimento delle risorse agli Organismi istruttori è subordinato alla rendicontazione degli interventi nonché al materiale trasferimento delle necessarie risorse statali sull’apposita contabilità speciale;
PRESO ATTO che i Comuni e Unioni di Comuni indicati negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto, hanno trasmesso gli elenchi riepilogativi delle domande istruite ed ammesse a contributo e che il fabbisogno delle risorse necessarie per la copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno ammonta a complessivi € 19.422.770,36, di cui € 16.251.340,75 in favore dei soggetti privati ed € 3.171.429,61 in favore delle attività economiche e produttive;
DATO ATTO che, con comunicazione del Commissario delegato Prot. 15/04/2024.0395443.U, il fabbisogno finanziario sopraindicato è stato trasmesso, unitamente a quello riguardante il patrimonio pubblico, al Dipartimento nazionale della Protezione Civile;
ATTESO che, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri (DCM) del 30 agosto 2024 (in G.U. n. 214 del 12.09.2024), è stato disposto l’ulteriore stanziamento di € 23.361.000,00 per il completamento delle attività di cui alla lettera b) e, per quanto qui rileva, alla lettera c) del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs n. 1/2018;
PRESO ATTO che, in considerazione degli esiti delle ultime elezioni del Parlamento europeo, la sottoscritta - in riferimento a diversi contesti emergenziali, tra cui quello connesso agli eventi descritti in premessa - è stata nominata Commissario delegato con OCDPC n. 1087 del 05.07.2024, subentrando nelle funzioni di Commissario delegato esercitate in precedenza dal Presidente della Regione Emilia – Romagna nonché nella titolarità della citata contabilità speciale n. 6419, la cui nuova intestazione è “COMDEL O1087-24 1022-23 ZNEMRO”;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’assegnazione ai Comuni o loro Unioni della complessiva somma di € 19.422.770,36, di cui € 16.251.340,75 a copertura delle prime misure economiche per i danni subiti dai soggetti privati nel limite di € 5.000,00 ed € 3.171.429,61 a copertura delle prime misure economiche per i danni subiti dalle attività economiche e produttive nel limite di € 20.000,00, come risultante dagli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;
DATO ATTO che gli Organismi Istruttori procederanno, a seguito della comunicazione del presente atto, ad adottare gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto;
CONSIDERATO che:
- le Direttive approvate con il citato Decreto commissariale n. 163/2023 hanno fissato al 31 dicembre 2024 il termine perentorio, entro cui, a pena di decadenza dal contributo concesso, i beneficiari dovranno eseguire e rendicontare gli interventi di ripristino;
- il ristretto lasso di tempo tra lo stanziamento delle risorse a copertura delle misure in parola, disposto solo in data 30 agosto 2024 con la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri, e il termine del 31 dicembre 2024 impongono una proroga di quest’ultimo;
RITENUTO, pertanto:
- - di dover prorogare al 30 giugno 2025 il citato termine del 31 dicembre 2024;
- - di dover differire, conseguentemente, dal 30 gennaio 2025 al 30 luglio 2025 il termine entro cui gli Organismi istruttori dovranno inviare all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile le richieste di trasferimento delle risorse;
DATO ATTO che l’adozione degli atti di trasferimento delle somme agli Organismi Istruttori avverrà entro 30 giorni successivi alla loro formale richiesta corredata degli elenchi riepilogativi a rendiconto, i cui moduli saranno messi a disposizione degli Organismi istruttori dalla già menzionata Agenzia;
CONSIDERATO:
- che le Direttive approvate con Decreto commissariale n. 163/2023 prevedono, all’articolo 12, che, qualora gli interventi di ripristino dei danni di importo complessivo superiore ad € 5.000,00 (per i soggetti privati) ed ad € 20.000,00 (per le attività produttive) non possano essere eseguiti per lotti funzionali, l’esecuzione unitaria degli stessi potrà avvenire, a valere sulle risorse pubbliche, entro il termine che verrà stabilito da successivi provvedimenti disciplinanti l’eventuale 2° Fase, con relativo stanziamento dei fondi statali;
- che l’art. 8 del D.L. n. 74/2024, convertito dalla Legge n. 111/2024, ha modificato l’articolo 1, comma 448, della Legge n. 234/2021, includendo anche gli eventi oggetto del presente provvedimento e prevedendone l’attivazione della c.d. 2 Fase (relativa ai danni eccedenti i suddetti importi di € 5.000,00 ed € 20.000,00) che avverrà solo a seguito dell’adozione di apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, in attuazione della quale le Regioni interessate potranno stabilire il termine per l’esecuzione dei relativi interventi di ripristino;
RILEVATO che, in materia di aiuti di Stato:
- il 1 gennaio 2024 è entrato in vigore il “Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»” e che, pertanto, per le misure di immediato sostegno in favore delle attività economiche e produttive si applica il citato Regolamento n. 2831/2023 in luogo del “Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»”, richiamato nel Decreto commissariale n. 163/2023 e ss.mm.ii. relativamente agli eventi non contemplati nell’articolo 50 del Regolamento (UE) di esenzione n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1087/2021 richiamata nel Decreto commissariale n. 163/2023 è stata sostituita dalla Deliberazione n. 1138/2024 e che, pertanto, troverà applicazione quest’ultima, ove necessario;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la D.G.R. n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026 Approvazione” e successivi aggiornamenti;
- la D.D. n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013”;
DATO ATTO dei pareri allegati;
1. di disporre - per i danni subiti dai soggetti privati e dagli esercenti un’attività economica e produttiva a seguito degli eventi calamitosi verificatisi tra il 22 ed il 27 luglio 2023 – l’assegnazione ai Comuni e Unioni di Comuni (Organismi Istruttori) indicati negli Allegato 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto, della complessiva somma di € 19.422.770,36, di cui:
- € 16.251.340,75 a copertura delle misure economiche di immediato sostegno - nel limite di € 5.000,00 - in favore dei soggetti privati (Allegato 1);
- € 3.171.429,61 a copertura delle misure economiche di immediato sostegno - nel limite di € 20.000,00 - in favore delle attività economiche e produttive (Allegato 2);
2. di evidenziare che l’assegnazione di cui al punto 1 è a valere sullo stanziamento di € 23.361.000,00 previsto dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024 (in G.U. n. 214 del 12.09.2024) e riguarda i procedimenti relativi alla c.d. 1° Fase disciplinata dalle Direttive approvate con Decreto commissariale n. 163/2023 in attuazione dell’OCDPC n. 1022/2023;
3. di stabilire che in materia di aiuti di Stato, per le attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al punto 1, non contemplati nell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., si applica il “Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»” e che resta salva l’applicazione, ove necessario, della Deliberazione della Giunta regionale n.1138/2024;
4. di dare atto che gli Organismi Istruttori procederanno, a seguito della comunicazione del presente atto, ad adottare gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto;
5. di prorogare al 30 giugno 2025 il termine perentorio del 31 dicembre 2024 previsto dalle Direttive approvate con Decreto commissariale n. 163/2023 per l’esecuzione degli interventi e la rendicontazione della spesa da parte dei beneficiari delle misure economiche di immediato sostegno;
6. di differire dal 30 gennaio 2025 al 30 luglio 2025 il termine entro il quale gli Organismi istruttori dovranno inviare all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile le richieste di trasferimento delle risorse (nei limiti di quelle ad esse assegnate con il presene atto), corredate degli elenchi riepilogativi a rendiconto, i cui moduli saranno messi a disposizione degli Organismi istruttori dall’Agenzia;
7. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni comunali e loro Unioni interessate;
8. di pubblicare il presente atto, in forma integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul portale istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile alla pagina dedicata;
9. di pubblicare, altresì, il presente atto sul portale istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 1° livello “Interventi straordinari e di emergenza” ai sensi dell’articolo 42, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché nella sottosezione di primo livello “Altri contenuti - Dati ulteriori” in applicazione degli indirizzi della Giunta regionale sulla trasparenza ampliata, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.