Vista la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, che favorisce l’esercizio del diritto al lavoro dei disabili promuovendo l’adozione di misure ed incentivi rispondenti alle esigenze individuali ed eterogenee delle persone disabili, anche sui luoghi di lavoro;
Visto il Regolamento CE n. 800/2008 e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli aiuti di Stato a favore dell’occupazione;
Vista la propria deliberazione 23 novembre 2010, n. 1916 “Approvazione regime di aiuti all’occupazione a seguito del regolamento(ce)n. 800/2008”;
Considerati gli obiettivi strategici del Piano d’Azione dell’Unione Europea 2003-2010 a favore delle persone disabili (PAD);
Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l’art. 13 “Incentivi alle assunzioni” della sopra citata Legge n. 68/99, che prevede:
al comma 1, che le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo all’assunzione di lavoratori disabili, a valere sulle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate;
al comma 3, di estendere gli incentivi di cui al comma 1 anche ai datori di lavoro privati, che pur non essendo soggetti agli obblighi della citata Legge, procedano all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili;
al comma 4, l’istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”, con apposita dotazione finanziaria annuale;
al comma 8, che le Regioni e le Province autonome disciplinino, nel rispetto delle disposizioni introdotte con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al precedente comma 1.
Preso atto del Decreto interministeriale 4 febbraio 2010 contenente criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del sopra citato “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”;
Considerato che la citata L. 68/1999 prevede che le Regioni adottino diversi strumenti per l’applicazione della stessa Legge, fra i quali i criteri generali per la ripartizione fra le Province della quota del fondo nazionale disabili assegnata alla Regione;
Vista la Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza, e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 17, comma 3, lettera c), che attribuisce alla Giunta regionale la definizione, tra gli altri, dei criteri per la concessione di agevolazioni ed incentivi ai datori di lavoro;
Acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
della Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili in data 6 luglio 2010;
del Comitato di Coordinamento Interistituzionale del 13 settembre 2010
della Commissione Regionale Tripartita del 16 settembre 2010;
Viste:
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
le proprie deliberazioni nn. 1057/2006, 1663/2006, 99/2008, 1173/2009 e 2416/2008 e ss.mm;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi;
delibera:
Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
di approvare i “Criteri per la concessione degli incentivi alle assunzioni ai datori di lavoro previsti dall’art. 13 della legge 12 marzo 1999, N. 68” contenuti nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.