Testo

ALLEGATO 1)

Intervento regionale per la valorizzazione dell’autonomia e per l’arricchimento dell’offerta formativa delle scuole del territorio dell’Emilia-Romagna per l’a.s. 2010-2011.

Premessa

Il sapere e la conoscenza rappresentano un fattore essenziale per lo sviluppo delle persone e per favorire la coesione sociale. Per questo, per la Regione Emilia-Romagna, l’istruzione non costituisce una spesa di “consumo”, ma una necessaria spesa di investimento, nel convincimento che dalla qualità educativa delle aule scolastiche dipende il futuro della Regione e del Paese, contribuendo a creare più ricchezza, benessere e servizi per l’intera comunità regionale. 

Accompagnare il sistema scolastico del territorio nella realizzazione dei suoi rilevanti compiti educativi diventa quindi un impegno che la Regione Emilia-Romagna ribadisce, confermando - per le proprie politiche dell’istruzione, della formazione e dell’occupabilità – la centralità del garantire a tutti sia l’opportunità di accesso ai vari gradi scolastici, sia la frequenza di un servizio scolastico dalla elevata qualità formativa. 

La Regione, pertanto, sulla base della propria normativa, individua per l’a.s. 2010-2011 un intervento finalizzato a sostenere le istituzioni scolastiche regionali nel processo di piena realizzazione dell’autonomia didattica e organizzativa, intesa come strumento per rafforzare la qualità educativa, sviluppare l’innovazione e la ricerca, costruire positive relazioni con e attraverso il contesto territoriale. 

Si tratta di una chiara scelta strategica, collocata nello scenario delle nuove responsabilità assegnate alle Regioni e agli Enti locali dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001, caratterizzando i propri interventi in direzione del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa del servizio scolastico regionale e avviando con ciò il percorso per la costruzione della rete regionale delle autonomie scolastiche e formative. 

Ai sensi della vigente normativa regionale, gli organismi della L.R. 12/03, ed in particolare la Conferenza regionale per il sistema formativo, sono individuati come sedi specifiche del confronto per la definizione dell’intervento secondo gli orientamenti individuati dalla Giunta regionale.

L’intervento regionale: finalità, soggetti e priorità

Ribadita la centralità del ruolo della scuola nella costruzione dei diritti di cittadinanza, nella creazione dei presupposti per lo sviluppo economico, nell’assicurare mobilità ed equilibrio sociale, la Regione, in continuità con quanto fatto negli anni precedenti, interviene al fine di sostenere e migliorare i livelli – qualitativi e quantitativi - raggiunti dal sistema scolastico regionale e per rafforzare, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, le condizioni per dare prospettiva di sviluppo alle istituzioni scolastiche nel loro rapporto con i contesti territoriali. 

Nel quadro delle finalità suddette e della disponibilità di risorse regionali, complessivamente ammontanti per a.s. 2010-2011 a € 7.100.000,00, l’intervento si articola in tre azioni, diversificate a seconda dei segmenti scolastici interessati, delle priorità individuate e della quantificazione delle risorse regionali disponibili: 

AZIONE A. il sostegno alla scuola dell’infanzia, con priorità per le scuole statali compatibilmente con le esigenze individuate a livello territoriale, con l’obiettivo di garantire il progetto culturale ed educativo di questo rilevante segmento scolastico (considerato strategico dalla Regione nel percorso educativo e formativo dei cittadini), rafforzare la qualità dei processi didattici, sostenere l’estensione del servizio in direzione di una costante ed efficace politica di sostegno nei confronti dei bisogni sociali delle famiglie. La Regione considera infatti un diritto la richiesta delle famiglie di usufruire del servizio educativo della scuola dell’infanzia e si impegna, in stretta collaborazione con gli Enti locali, a favorire le condizioni necessarie affinché tutte le bambine e tutti i bambini possano frequentarla, secondo l’art. 17, comma 1, della L.R. 12/2003.

Beneficiarie dell’azione: le scuole dell’infanzia del territorio regionale, appartenenti al sistema nazionale di istruzione.

A tale azione, sono destinate risorse regionali pari complessivamente a € 2.100.000,00. 

AZIONE B. il sostegno al processo di piena maturazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, rafforzato dalla Legge costituzionale n.3/2001. La Regione considera centrale la rete delle autonomie scolastiche e formative per orientare le proprie politiche scolastiche che perseguono l’obiettivo di migliorare il clima formativo delle scuole, promuovere l’innovazione didattica, sviluppare modalità flessibili dell’organizzazione scolastica, potenziare le competenze nei servizi amministrativi, realizzare una stabile rete di relazioni tra le scuole e tra esse e il contesto territoriale. Si intende quindi incentivare la realizzazione di modelli di cooperazione tra istituzioni scolastiche che si prefiggano l’obiettivo di sviluppare comuni iniziative a favore dell’arricchimento dell’offerta formativa e a sostegno dell’innovazione dei processi formativi, con riferimento agli artt. 4,5,6,9 del DPR n. 275/99.

Beneficiarie dell’azione: le istituzioni scolastiche del territorio regionale, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, con esclusione del segmento della scuola dell’infanzia.

A tale azione, sono destinate risorse regionali pari complessivamente a € 1.000.000,00. 

AZIONE C. la gestione delle differenze, a conferma dell’attenzione della Regione per attività finalizzate all’inserimento scolastico degli studenti disabili e degli studenti con cittadinanza non italiana, considerate prioritarie, nonché al sostegno degli allievi con differenziate necessità di studio e di apprendimento, con priorità per i quindicenni senza titolo di terza media.

Beneficiarie finali dell’azione: le istituzioni scolastiche del territorio regionale, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, con esclusione del segmento della scuola dell’infanzia.

A tale azione, sono destinate risorse regionali pari complessivamente a € 4.000.000,00. 

L’intervento regionale: modalità attuative

Condizioni generali  

I soggetti che intendono usufruire dell’intervento regionale presentano domanda di contributo, specificando l’azione di interesse fra quelle sopra indicate (AZIONE A oppure B oppure C) e descrivendo l’attività che intendono realizzare nell’a.s. 2010-2011, alla Provincia di riferimento territoriale, secondo le modalità che ogni Provincia determinerà.

Nella domanda di contributo dovrà essere espresso l’impegno:

  • ad evidenziare l’attività, qualora finanziata con le risorse regionali, nei POF, facendo esplicito riferimento al presente intervento e citando la fonte finanziaria;
  • a produrre alla Provincia una relazione sui risultati attesi e raggiunti, indispensabile per lo svolgimento dell’azione di monitoraggio e valutazione fra gli obiettivi e gli esiti delle attività finanziate, secondo una griglia tecnica predisposta dalla Regione, in collaborazione con le Province. 

Le Conferenze provinciali di coordinamento sono individuate come le sedi specifiche del confronto e della condivisione su tutte le attività presentate ai sensi del presente atto, sentite le Commissioni provinciali tripartite.

Condizioni specifiche per azione  

AZIONE A 

L’azione A (sostegno alla scuola dell’infanzia) si svolge a livello provinciale secondo le seguenti condizioni:

  1. disponibilità e adeguatezza, a norma delle vigenti normative in materia, dei locali scolastici necessari per l’accoglienza degli alunni;
  2. reclutamento dei docenti e organizzazione del team educativo a cura delle scuole interessate nel rispetto della legislazione vigente, ivi compresa la normativa di parità;
  3. condivisione della programmazione degli interventi, secondo una concezione di territorio educativo, in sede di Conferenza provinciale per il sistema formativo.

AZIONE B

Le Istituzioni scolastiche che fanno richiesta di accedere al finanziamento regionale: 

  • costituiscono un Accordo di rete con caratteristiche di ampio impatto territoriale ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 275/99. Ciascuna istituzione scolastica può fare parte di un solo Accordo di rete; 
  • presentano alla Provincia di appartenenza, coerentemente con le proprie finalità istituzionali, il contenuto dell’Accordo di rete e la programmazione dell’azione deliberata. 

Le Province, nell’ambito delle rispettive quote di riparto, assegnano un finanziamento fra € 20.000,00 e € 30.000,00, per l’anno scolastico 2010-11 per ciascun Accordo di rete, approvato in coerenza con quanto indicato nel presente atto.

AZIONE C 

Si confermano le condizioni e le modalità già individuate dalle Province nelle precedenti annualità per l’assegnazione delle risorse regionali finalizzate al sostegno alle istituzioni scolastiche autonome e alla qualificazione dell’offerta formativa, tenendo conto delle priorità indicate nel presente atto.

Come nelle precedenti annualità, al fine di perseguire il principio dell’uguaglianza delle opportunità e di consentire adeguate azioni di riequilibrio fra le scuole, nonché di ottimizzare l’utilizzo di tutte le risorse disponibili, le risorse regionali assegnate alle Province sono a livello territoriale da ripartirsi fra Provincia e Comuni a seconda delle rispettive competenze in materia, attraverso il processo di confronto e coordinamento previsto dalla L.R. 12/03 e con il dovuto coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche. Va inoltre consolidato, nella interazione fra le reciproche autonomie, il rapporto fra istituzioni scolastiche ed enti locali, valorizzando la capacità e la responsabilità delle scuole nell’utilizzo delle risorse per le finalità loro proprie.

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ultima modifica 2010-10-12T13:05:18+01:00

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