a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Modifica dell’impianto di Metalsider2 SpA”, localizzato nel comune di Modena (MO) proposto da Metalsider2 S.p.A., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. a protezione dei ricettori più prossimi all’impianto, in sede di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, il gestore dovrà proporre e adottare specifiche misure di mitigazione/compensazione (es. abbassamento dei limiti emissivi) al fine di limitare ulteriormente l’incremento locale di emissioni di polveri e piombo rispetto allo stato di ante operam;
2. in sede di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, si dovranno elaborare proposte migliorative finalizzate a ridurre l’impatto odorigeno nei confronti della popolazione residente più prossima allo stabilimento;
3. in sede di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale si dovrà presentare una nuova valutazione previsionale di impatto acustico che tenga conto delle problematiche evidenziate nel valutato e prevedere adeguate proposte di mitigazione (in termini di lay-out, di collocazione degli impianti, di procedure gestionali, ecc.) finalizzate a garantire il rispetto dei limiti acustici sia in orario diurno che notturno nei confronti della popolazione residente più prossima allo stabilimento;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), dovrà essere effettuata da ARPAE Modena;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Modena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Modena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Metalsider2 S.p.A., al Comune di Modena, alla Provincia di Modena, all'AUSL di Modena – Dipartimento Sanità Pubblica, all'ARPAE di Modena;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.