Testo

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

Il comma 7 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” dispone che: gli impianti di produzione di energia elettrica - di cui all’art. 2, primo comma, lettere b) e c) - possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici; nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 5 marzo 2001, n. 57 artt. 7 e 8, nonché del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 art. 14;

Il comma 9 dell’art. 5 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” dispone che, ai sensi dell’art. 12 - comma 7 - del DLgs n. 387/2003, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici;

Ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 10/91 gli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia in edifici residenziali ed insediamenti produttivi non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti agli interventi di manutenzione straordinaria e come tali assoggettati alla disciplina dell’attività edilizia di cui alla L.R. n. 31/02;

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 sono state emanate le linee guida per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili che forniscono dei criteri per l’individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti;

Precisato che

Anche in Italia è cresciuta la consapevolezza del pericolo che il nostro Paese e l’intero pianeta stanno correndo attraverso l’esponenziale consumo di suoli fertili, che genera il progressivo surriscaldamento del pianeta, pone problemi crescenti al rifornimento delle falde idriche, mette a rischio la sovranità alimentare e non reca più alcun beneficio, né sull’occupazione, né sulla qualità della vita dei cittadini;

Benché la tecnologia fotovoltaica consenta di produrre energia “pulita”, utilizzando una fonte rinnovabile, non la si può considerare priva tout court di impatto sull’ambiente, in quanto occorre distinguere tra le diverse tipologie di impianto. In particolare, essa è difficilmente condivisibile quando è realizzata mediante impianti a terra di pannelli fotovoltaici su suoli liberi;

Gli impianti fotovoltaici posti su terreni rischiano di ridurre fortemente l’attività fotosintetica e la biodiversità, con impoverimento progressivo del tenore di carbonio nel suolo e di biomassa emergente: la conseguenza più evidente è l’emissione anziché la fissazione di CO2 climalterante (il suolo rappresenta il maggior pozzo di assorbimento di carbonio) e ciò rappresenta una questione paradossale, per una tecnologia che punta a ridurre le emissioni climalteranti;

Inoltre, per carenza/assenza di precipitazioni, a causa della copertura, la superficie andrebbe incontro a progressiva desertificazione, a meno che non si intervenga con recupero delle precipitazioni e loro utilizzo su tali superfici con impianti irrigui ad hoc, cosa che comporta l’utilizzo, per pompaggio/irrigazione, di una quota di energia prodotta;

In particolare, la forte concentrazione di potenza installata su pochi e grossi impianti realizzati al suolo rischia in poco tempo di vanificare quella che è la caratteristica peculiare ed interessante dell’energia solare, ovvero la produzione/generazione distribuita sul territorio grazie a piccoli e medi impianti che nell’ottica originaria dei creatori del meccanismo di incentivazione pubblica dovevano avere un peso consistente nell’economia generale del programma. Ovvero: essendo previsto un limite massimo di potenza installabile che può fruire delle attuali agevolazioni pubbliche, questi grossi impianti a terra precludono ad altre utenze la possibilità di accedere a tali benefici. Gli impianti integrati sull’involucro esterno degli edifici di taglia piccola e media (fino ad 1 MW di potenza) godono di una serie di vantaggi fondamentali rispetto alle grandi centrali a terra: generano energia elettrica nel luogo del consumo; riducono le perdite di distribuzione; impiegano superfici dell’involucro altrimenti inutilizzate; favoriscono la creazione di una conoscenza diffusa del fotovoltaico; sono meno appetibili da parte di speculatori estranei al tessuto produttivo locale (viceversa a caccia di investimenti di taglia maggiore); promuovono in modo più efficace gli operatori locali, contribuendo a sviluppare professionalità tra gli installatori e i progettisti nostrani; essendo più vicini alle utenze, promuovono una maggiore consapevolezza sull’importanza di ridurre i consumi energetici; se ben integrati negli edifici possono essere occasione di riqualificazione architettonica in edilizia; sono meno soggetti a furti. Infine, negli impianti di grandi dimensioni il peso percentuale del modulo sul valore complessivo dell’impianto è decisamente più consistente rispetto ai piccoli e medi impianti: in sostanza, i sistemi di commutazione della potenza e installazione rappresentano un valore percentuale più basso rispetto ai moduli, penalizzando l’indotto italiano e l’industria degli inverter, un altro settore in cui l’Italia ha una presenza di primo piano;

Nel caso di volontà di trasformazione della destinazione d’uso di area agricola ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, è prevista la richiesta di sottoporre il progetto a Valutazione d’Impatto Ambientale, di produrre garanzie relative al mantenimento della fertilità dei suoli mediante programma agronomico, la stipula di specifica convenzione per l’uso temporaneo dei suoli e deposito cauzionale incondizionato dell’importo, con aggiornamento Istat, necessario per lo smontaggio, lo smaltimento e la rimessa in pristino delle aree;

Ricordato che

I temi della qualità dell’aria, del risparmio energetico, della tutela dell’acqua, la riduzione del consumo del suolo e l’uso di energie rinnovabili sono tra quelli posti come prioritari dal programma di governo presentato all’Assemblea legislativa dal presidente Errani per la IX legislatura;

Il Piano Energetico Regionale dell’Emilia-Romagna prevede che, ai fini dell’accesso alle provvidenze regionali, si dovrà prevedere l’installazione degli impianti fotovoltaici su superfici edificate;

La Legge regionale sull’Energia (L.R. n. 26 del 23/12/2004 - Disciplina della programmazione energetica territoriale) attribuisce alle Province l’approvazione e l’attuazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l’ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale;

 Attualmente la pianificazione urbanistica provinciale e comunale relativa agli impianti fotovoltaici a terra si presenta quanto mai disomogenea e frammentaria;

Sostiene ed impegna la Giunta regionale

  • A predisporre prima del “Regolamento delle linee guida regionali” un provvedimento che disciplini temporaneamente la realizzazione di nuovi impianti nelle zone agricole, nel rispetto dei criteri delle linee guida nazionali, con particolare riferimento alla salvaguardia ambientale delle zone agricole, in quanto sono interessate da numerose e scoordinate richieste di nuovi impianti a causa della scadenza degli incentivi prevista per il 31/12/2010;
  • A predisporre al più presto le linee guida regionali, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010, affinché esse regolamentino la realizzazione di impianti di pannelli fotovoltaici a terra;
  • Ad individuare, in tale documento di indirizzo, le aree in cui vietare l’installazione a terra di impianti fotovoltaici come, ad esempio, gli ambiti rurali ad alta vocazione produttiva o quelli interessati da vincoli di carattere ambientale o paesistico;
  • Ad individuare, in tale documento di indirizzo, le aree in cui indirizzare l’installazione di tali impianti come, ad esempio, quelle a destinazione produttiva, aree adibite a parcheggio, le superfici coperte già esistenti o, in alternativa, aree libere poste all’interno del perimetro dell’abitato;
  • A sensibilizzare e supportare le imprese agricole su un razionale utilizzo del fotovoltaico, in particolare per quanto riguarda l’installazione sui tetti per non consumare terreno;
  • A sensibilizzare e supportare le aziende industriali, artigianali e commerciali ad impiantare la tecnologia fotovoltaica sui tetti dei propri capannoni, proseguendo la politica di finanziamento di impianti fotovoltaici che prevedano la contestuale rimozione/sostituzione delle coperture in eternit;
  • A promuovere l’installazione di piccoli impianti famigliari;
  • A predisporre delle linee guida operative per le Amministrazioni comunali che individuino le caratteristiche costruttive degli impianti fotovoltaici a terra in modo tale da non creare interferenze con il sottosuolo, ad esempio, prevedendo il semplice appoggio a terra dei pannelli opportunamente zavorrati.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 3 novembre 2010

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ultima modifica 2010-11-23T10:05:32+01:00

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