Testo

ALLEGATO A

Procedure operative relative alle modalità di concessione di garanzie fidejussorie di cui al Protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra Enti locali, Associazioni dei proprietari, Organizzazioni sindacali degli inquilini, Istituti di credito e Fondazioni bancarie per la sospensione delle procedure di sfratto per morosità relative ad immobili ad uso abitativo attualmente in corso. 

1) Oggetto del Protocollo

E’ prevista la sospensione per 12 mesi dell’esecuzione della procedura di sfratto già convalidata, a fronte del pagamento, da parte dell’inquilino e a decorrere dal momento dell’accordo, di un canone mensile di locazione in misura ridotta non inferiore all’80% del canone originario di affitto.

L’inquilino, qualora si trovi nella difficoltà di corrispondere il canone ridotto di cui al comma precedente, può ottenere un finanziamento pari al massimo al 30% del canone annuo originario di affitto, da parte delle Banche aderenti al Protocollo in oggetto.

Tale finanziamento verrà garantito da un apposito Fondo di garanzia costituito con risorse versate dalla Regione Emilia-Romagna e dalle Fondazioni bancarie aderenti al Protocollo in oggetto.

Il Fondo di garanzia suddetto è gestito dalla Provincia di Bologna. 

2) Condizioni per accedere al beneficio

Avere in corso una procedura di sfratto per morosità relativa ad immobili ad uso abitativo con provvedimento esecutivo di rilascio emesso dal tribunale, convalidato tra il 1° gennaio 2009 e il 18 maggio 2010.

Avere in pendenza procedimenti di sfratto per morosità non ancora esecutivi.

Consenso del proprietario dell’alloggio.

3) Durata del beneficio

Nel caso di procedura di sfratto convalidata tra il 1° gennaio 2009 e il 18 maggio 2010, il beneficio durerà dodici mesi a partire dalla sottoscrizione dell’Intesa con il proprietario dell’alloggio.

Nel caso di pendenza di procedimenti di sfratto per morosità non ancora esecutivi il beneficio cessa il 17 maggio 2011, indipendentemente dalla data di sottoscrizione dell’Intesa con il proprietario.

4) Obblighi per l’inquilino

Pagamento di un canone mensile di locazione in misura ridotta non inferiore all’80% del canone originario di affitto per 12 mesi con le seguenti modalità:

  • nel caso di procedura di sfratto convalidata, a partire dalla data di sottoscrizione dell’Intesa con il proprietario e per i 12 mesi successivi;
  • nel caso di procedura non ancora esecutiva a partire dal 18 maggio 2010 e per i 12 mesi successivi.

Nel caso in cui l’inquilino non sia in grado di pagare l’80% del canone ma possa sostenere il pagamento di una percentuale non inferiore al 50% dell’importo del canone originario di affitto la quota rimanente, per un importo non superiore al 30% dell’importo originario, potrà godere di un finanziamento erogato da parte di Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. o di UniCredit Banca S.p.A., in quanto soggetti firmatari del Protocollo d’intesa. 

5) Modalità per accedere al prestito bancario da parte dell’inquilino

L’inquilino si presenta ad una delle Agenzie di Cassa di Risparmio in Bologna o di UniCredit Banca S.p.A. con l’Intesa sottoscritta dal proprietario dell’alloggio, l’ultima busta paga percepita o l’ultima dichiarazione dei redditi presentata e la richiesta di finanziamento bancario.

6) Procedure per l’erogazione del prestito bancario all’inquilino

L’Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna o di UniCredit Banca S.p.A. effettua le verifiche relative alle condizioni soggettive dell’inquilino e, in caso di esito positivo, delibera l’erogazione, al tasso di provvista, di un finanziamento bancario di importo non superiore al 30% dell’importo originario del canone annuale entro una settimana dalla richiesta, verificata la disponibilità del Fondo di garanzia.

L’inquilino sottoscrive un incarico continuativo all’Istituto di credito di bonificare i suddetti importi direttamente al proprietario dell’alloggio, tramite rate trimestrali anticipate.

Le rate successive alla prima verranno erogate dall’Istituto di credito dietro presentazione da parte dell’inquilino delle ricevute di versamento rilasciate dal proprietario dell’alloggio attestanti il regolare pagamento del canone mensile di locazione rideterminato come sopra.

Il finanziamento erogato dovrà essere restituito, da parte dell’inquilino, con rate fino a 48 mensilità a partire dal nono mese dalla prima erogazione del prestito.

7) Decadenza dei benefici

In caso di mancata erogazione del prestito bancario l’Intesa sottoscritta con il proprietario dell’alloggio perde efficacia.

In caso di inadempimento da parte dell’inquilino del versamento al proprietario di tre rate del canone rideterminato o di mancato versamento all’Istituto di credito di tre rate del prestito concesso, l’inquilino stesso decade dal beneficio accordato, l’accordo sospensivo tra le parti si intende risolto e si apre la procedura di esecuzione dello sfratto in corso.

8) Attivazione del Fondo di garanzia

Verificato da parte dell’Istituto di credito il mancato pagamento di due rate del prestito da parte dell’inquilino, lo stesso Istituto ne informa il Gestore del Fondo di garanzia, la Provincia di Bologna.

Verificato il mancato pagamento da parte dell’inquilino della terza rata del prestito, l’Istituto di credito avanza formale richiesta di attivazione del Fondo di garanzia al Gestore dello stesso, la Provincia di Bologna, che provvederà a riconoscere all’Istituto, entro 90 giorni dalla richiesta, le somme relative con utilizzo del Fondo di garanzia.

9) Rendicontazione

La Provincia di Bologna provvederà a trasmettere, con cadenza semestrale, la rendicontazione economico-finanziaria sull’utilizzo del contributo percepito al competente Servizio della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2010-11-23T10:06:51+01:00

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