Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede della Ditta Veggetti Daniele & C.Snc” da svolgersi nel Comune di Sarmato >(PC) ad opera della Ditta Rubini Paolo di Rubini Antonio &amp; C.S.n.c. di Podenzano (PC), da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:<p>

  1. la durata delle campagne di attività potrà essere al massimo di 30 giorni e la quantità di rifiuti trattabili per ogni campagna non potrà superare le 4.500 t;
  2. l’utilizzo del vaglio mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione n.1276 del 13 luglio 2009 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Piacenza;
  3. la Ditta Rubini Paolo potrà trattare esclusivamente i rifiuti indicati nell’autorizzazione Provinciale, aventi i seguenti codici CER 170107, 170302, e 170904;
  4. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e/o di materiale contaminato;
  5. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare durante le fasi di movimentazione e trattamento dei rifiuti e delle materie prime secondarie, la formazione di polveri nonché la dispersione di rifiuti;
  6. dovrà essere garantita l’efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche, attraverso la periodica pulizia delle canalizzazioni perimetrali, lo svuotamento delle vasche di raccolta e dei pozzetti sedimentatori;
  7. al termine di ogni campagna la Ditta dovrà provvedere ad avviare i rifiuti speciali derivanti dall’attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica) ai centri di smaltimento e recupero tramite ditte autorizzate;
  8. tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall’art. 190 del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
  9. l’impianto di frantumazione dovrà essere posizionato nella stessa area destinata alla messa in riserva e nelle immediate vicinanze dei rifiuti da sottoporre a trattamento e mantenuto ad una distanza di 60 m dai recettori più vicini;
  10. ad attività in esercizio dovrà essere effettuata la verifica acustica sperimentale (collaudo acustico) tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte; in caso di superamento dovranno essere immediatamente adottate opportune misure di mitigazione, ferma restando la possibilità di richiedere allo Sportello Unico del Comune di Sarmato l’autorizzazione comunale in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e s.m.i. ai sensi e nel rispetto di quanto previsto della DGR 21 gennaio 2002 n.45;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 208 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla ditta Rubini Paolo di Rubini Antonio & C.Snc, alla Provincia di Piacenza, al Comune di Sarmato, all’ARPA sezione provinciale di Piacenza, all’AUSL di Piacenza;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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ultima modifica 2023-05-21T19:34:59+01:00

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