Testo
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il Regolamento (UE) n. 2220 del 23 dicembre 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nell’attuale formulazione (Versione 13.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2023)5587 del 10 agosto 2023, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1427 del 28 agosto 2023;
Vista, infine, la propria deliberazione n. 1467 del 04 settembre 2023, con la quale è stato approvato il bando unico regionale del Tipo di operazione 5.2.01 “Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici” del P.S.R. 2014-2020 – comprensivo di n. 7 Allegati tecnici – riferito al ripristino dei danni provocati al potenziale produttivo agricolo dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 che hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena;
Rilevato, in relazione alla disciplina contenuta nel suddetto bando unico regionale, che:
- in base a quanto stabilito al punto 5. “Condizioni di ammissibilità dell’intervento” il danno deve risultare pari o superiore al 30% del potenziale produttivo agricolo interessato;
- al punto 15. “Perizia asseverata”, nella Tabella n. 1) sulle modalità di determinazione della soglia di danno ai fini dell’ammissibilità, in merito alla valutazione della soglia del danno uguale o superiore al 30% inerente a macchine/attrezzature/impianti, il valore di mercato del bene al momento dell’evento viene identificato quale valore del potenziale produttivo, mentre il costo di ripristino/ riacquisto di un bene nuovo con pari caratteristiche tecniche va a costituire il valore del danno;
- al medesimo punto 15., per mero errore materiale, il rapporto per il calcolo di incidenza del danno rispetto al valore di mercato ex ante del bene risulta riportato con i fattori invertiti, nella seguente formula: “V.ex ante/Costo ripristino-riacquisto x 100 ≥30%”;
- il medesimo rapporto di cui al precedente alinea risulta altresì riportato errato nella sezione 5 dello schema tipo di perizia di cui all’allegato tecnico n. 3 del bando di cui trattasi;
Rilevato altresì che, sempre nella Tabella n. 1) del punto 15. del bando, relativamente al calcolo del 30% di danno nel caso di terreni agricoli, si fa erroneamente riferimento alla casistica di una sola Unità Tecnico Economica (UTE) collocata nell’area interessata dall’evento, rimanendo pertanto aleatoria la modalità di calcolo nel caso in cui una azienda agricola sia costituita da più UTE collocate nell’area medesima;
Ritenuto pertanto necessario rettificare la citata Tabella n. 1) riportata nel testo del bando allegato alla propria deliberazione n. 1467/2023, sostituendo per chiarezza integralmente il testo della prima e della seconda riga come di seguito indicato:
TIPOLOGIA BENI DANNEGGIATI |
VALUTAZIONE soglia DANNO uguale o superiore al 30% |
MACCHINE/ATTREZZATURE/ IMPIANTI |
il valore di mercato del bene al momento dell’evento è determinato dal perito e rappresenta il valore del potenziale produttivo interessato. Il costo di ripristino/riacquisto di un bene nuovo con pari caratteristiche tecniche costituisce il danno => Costo ripristino-riacquisto/ V. ex ante x 100 > 30% |
TERRENI AGRICOLI DANNEGGIATI
|
Il totale della superficie aziendale dei seminativi costituisce il denominatore sulla base del quale calcolare la percentuale di incidenza del danno la cui entità costituisce il numeratore della formula => sup terreni danneggiati /sup. terreni tot. x 100 ≥ 30%. (nel caso di aziende composte da più UTE [1], con rif. alla/e Unità Tecnico Economica/e collocata/e nell’area interessata dall’evento) Nel caso di colture permanenti il rapporto tra sup. danneggiata e sup. tot. è calcolato separatamente a livello di specie coltivata nella/e UTE. Per i vigneti si fa riferimento all’“unità vitata”. |
Ritenuto inoltre necessario provvedere alla rettifica della formula “V.ex ante/Costo ripristino-riacquisto x 100 ≥30%” riportata nella sezione 5 dello schema tipo di perizia di cui all’allegato 3 del bando di cui trattasi, sostituendola con la seguente formula: “=> Costo ripristino-riacquisto/ V. ex ante x 100> 30%”
Ritenuto altresì di modificare il secondo alinea della sezione 6 del medesimo schema tipo di perizia, sostituendo l’attuale formulazione “Nel caso di TERRENI CON COLTURE PERMANENTI: calcolare il rapporto tra superficie totale e superficie danneggiata dall’evento separatamente a livello di specie con riferimento all’UTE coinvolta;” con la seguente formulazione: “Nel caso di TERRENI CON COLTURE PERMANENTI: calcolare il rapporto tra superficie totale e superficie danneggiata dall’evento separatamente a livello di specie coltivata nella/e UTE;
Rilevato inoltre che nella sezione 10 dello schema tipo di perizia di cui all’allegato 3 del bando di cui trattasi, per mero errore materiale, si fa riferimento al “Piano degli investimenti allegato alla domanda”, laddove nella formulazione definitiva del bando il Piano degli Investimenti non costituisce uno specifico allegato, bensì viene inserito direttamente nella domanda digitalizzata sul Sistema informativo di AGREA – SIAG in sede di compilazione dello specifico Quadro “Investimenti”;
Ritenuto pertanto opportuno rettificare l’attuale formulazione del primo punto della sezione 10 dello schema tipo di perizia: “Programma dettagliato di riparazione/ripristino/ricostruzione dei beni danneggiati/distrutti descritti. Le voci di spesa indicate dovranno risultare coerenti con le spese presenti nel Piano degli Investimenti allegato alla domanda di sostegno” con la seguente formulazione: “ Programma dettagliato di riparazione/ripristino/ricostruzione dei beni danneggiati/distrutti descritti. Le voci di spesa indicate dovranno risultare coerenti con le spese presenti nel Piano degli Investimenti della domanda di sostegno;
Ritenuto infine opportuno precisare che resta confermato quanto altro previsto dalla sopra citata deliberazione n. 1467/2023;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale avente ad oggetto, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;
- 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
Viste, infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della predetta deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi. delibera:
1 - di modificare la Tabella n. 1) “Modalità determinazione soglia di danno ai fini dell’ammissibilità” riportata al punto 15. del bando unico regionale che dà attuazione nell'anno 2023 al Tipo di operazione 5.2.01 “Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici” del P.S.R. 2014-2020 riferito al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dagli eventi calamitosi di cui alla Legge n. 100/2023, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n.1467/2023, sostituendo il testo della prima e della seconda riga come di seguito indicato:
TIPOLOGIA BENI DANNEGGIATI |
VALUTAZIONE soglia DANNO uguale o superiore al 30% |
MACCHINE/ATTREZZATURE/ IMPIANTI |
il valore di mercato del bene al momento dell’evento è determinato dal perito e rappresenta il valore del potenziale produttivo interessato. Il costo di ripristino/riacquisto di un bene nuovo con pari caratteristiche tecniche costituisce il danno => Costo ripristino-riacquisto/ V. ex ante x 100 > 30% |
TERRENI AGRICOLI DANNEGGIATI
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Il totale della superficie aziendale dei seminativi costituisce il denominatore sulla base del quale calcolare la percentuale di incidenza del danno la cui entità costituisce il numeratore della formula => sup terreni danneggiati /sup. terreni tot. x 100 ≥ 30%. (nel caso di aziende composte da più UTE [2], con rif. alla/e Unità Tecnico Economica/e collocata/e nell’area interessata dall’evento) Nel caso di colture permanenti il rapporto tra sup. danneggiata e sup. tot. è calcolato separatamente a livello di specie coltivata nella/e UTE. Per i vigneti si fa riferimento all’“unità vitata”. |
2 - di modificare inoltre la formula “ ex ante/Costo ripristino-riacquisto x 100 ≥30%” riportata nella sezione 5 dello schema tipo di perizia di cui all’allegato tecnico n. 3 del bando unico regionale di cui al precedente punto 1), sostituendola con la seguente formula: “=> Costo ripristino-riacquisto/ V. ex ante x 100> 30%”;
3 - di rettificare il secondo alinea della sezione 6 dello schema tipo di perizia di cui al precedente punto 2), sostituendo l’attuale formulazione “Nel caso di TERRENI CON COLTURE PERMANENTI: calcolare il rapporto tra superficie totale e superficie danneggiata dall’evento separatamente a livello di specie con riferimento all’UTE coinvolta;” con la seguente formulazione: “Nel caso di TERRENI CON COLTURE PERMANENTI: calcolare il rapporto tra superficie totale e superficie danneggiata dall’evento separatamente a livello di specie coltivata nella/e UTE”;
4 - di rettificare altresì l’attuale formulazione del primo punto della sezione 10 dello schema tipo di perizia di cui al precedente punto 2), che recita “Programma dettagliato di riparazione/ripristino/ricostruzione dei beni danneggiati/distrutti descritti. Le voci di spesa indicate dovranno risultare coerenti con le spese presenti nel Piano degli Investimenti allegato alla domanda di sostegno” con la seguente formulazione: “Programma dettagliato di riparazione/ripristino/ricostruzione dei beni danneggiati/distrutti descritti. Le voci di spesa indicate dovranno risultare coerenti con le spese presenti nel Piano degli Investimenti della domanda di sostegno.”;
5 - di dare atto che resta confermato quant’altro stabilito dalla propria deliberazione n. 1467/2023;
6 - di stabilire inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;
7 - di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.
[1] Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l’azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche).
Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un’impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.).
Nell’ambito di ogni singola UTE è definito come “centro aziendale” il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).
[2] Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l’azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche).
Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un’impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.).
Nell’ambito di ogni singola UTE è definito come “centro aziendale” il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).