Testo
Viste:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”";
Richiamato in particolare l'art. 17 che prevede:
- al comma 1 che siano a carico della Regione gli oneri per i contributi relativi alla prevenzione e ai danni da fauna selvatica arrecati da:
- specie protette in tutto il territorio regionale;
- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all’art. 19 della citata Legge Regionale n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;
- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio;
- sconosciuti nel corso dell’attività venatoria negli istituti di cui al precedente secondo alinea;
- al comma 2 che la Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:
- provocati da specie cacciabili;
- provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse;
- al comma 3, fra l’altro, che l’entità dei contributi è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti;
Richiamata altresì la Legge Regionale n. 27/2000 "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", così come modificata dalle Leggi Regionali n. 17/2015 e n. 1/2016, ed in particolare l’art. 26 che prevede:
- al comma 1 che la Regione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico indennizzi gli imprenditori agricoli per perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio;
- al comma 2 che la misura del contributo e le modalità di erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all’art. 17 della citata Legge Regionale n. 8/1994, ferma restando l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale;
Richiamati inoltre:
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo I, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;
- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1);
- gli attuali Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2023-2027 (2022/C 485/01);
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 364 del 12 marzo 2018 con la quale sono stati approvati i “Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione” in ottemperanza a quanto previsto dalle sopracitate norme comunitarie in materia di Aiuti di Stato nel settore agricolo e a seguito della prevista notifica alla Commissione Europea;
- n. 592 del 15 aprile 2019 “Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 364/2018 "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione" con la quale si è provveduto, tra gli altri, a stabilire l’intensità del contributo al 100% dei costi sostenuti come previsto dalla “Comunicazione della Commissione” pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C 403/06 del 9 novembre 2018;
- n. 1733 del 20 novembre 2020 “Aggiornamento delibera di Giunta regionale n. 364/2018 "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione" con la quale sono state adeguate le soglie per gli aiuti de minimis concedibili ad una medesima impresa nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell’arco di tre esercizi fiscali nonché a stabilire il campione delle domande da sottoporre ai controlli ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, fermo restando l’obbligo di acquisire le informazioni antimafia per le domande di importo superiore alle soglie di cui all’art. 83 comma 3 bis del medesimo Decreto;
Visto in particolare il punto 3.1 dei sopracitati “Criteri” che demanda ad un apposito atto la disciplina delle modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi per danni da fauna;
Richiamata, infine, la propria deliberazione n. 134 del 28 gennaio 2019 “Modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica” come integrata dalla deliberazione n. 1939 del 11 novembre 2019 che ha previsto a carico del beneficiario l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia a ogni azione giudiziale e stragiudiziale nei confronti della Regione Emilia-Romagna per il risarcimento del danno cagionato all’attività agricola o di allevamento;
Preso atto che a partire dall’annata agraria 2023/2024 verrà operato il passaggio al portale SIAG dedicato alla presentazione delle domande per contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna;
Ritenuto, pertanto, necessario sostituire le modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di ammissibilità, concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli relativamente ai danni arrecati dalla fauna alle produzioni agricole e per danni da canidi di cui alla citata deliberazione n. 134/2019 come integrata con deliberazione n. 1939/2019, secondo le nuove modalità di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente atto, ed approvare il modulo di rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della Regione Emilia-Romagna di cui all’Allegato 2 anch’esso parte integrante del presente provvedimento;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022"
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023, recante "Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto altresì dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Alessio Mammi e dell’Assessore alle politiche per la salute, Raffaele Donini;
A voti unanimi e palesi
1. di approvare, in attuazione dei “Criteri per l’erogazione di contributi per danni da fauna selvatica alle attività agricole e per sistemi di prevenzione” di cui alla deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018, le nuove “Modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di ammissibilità, concessione ed erogazione dei contributi per danni da fauna selvatica e i responsabili di procedimento”, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente atto;
2. di approvare inoltre il modulo di rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della Regione Emilia-Romagna di cui all’Allegato 2, anch’esso parte integrante del presente atto;
3. di dare atto che le nuove modalità di cui all’Allegato 1 sostituiscono quanto già disposto nella deliberazione n. 134/2019, come integrata con deliberazione n. 1939/2019;
4. di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Attività Faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.