Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

  • la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato;
  • la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
    • l'art. 12, secondo il quale l'attività venatoria può essere esercitata da chi possiede tutti i requisiti previsti dalla citata legge, tra i quali l’essere muniti della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
    • l'art. 22, secondo il quale, tra l'altro:
      • il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione;
      • le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle materie di legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, nonché norme di pronto soccorso;
      • la Commissione d’esame è composta da esperti qualificati nelle predette materie, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare:

  • l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
  • l'art. 43, che prevede un adeguamento delle leggi di settore stabilendo, fra l'altro, che con successivi provvedimenti normativi siano apportate le necessarie modifiche alla Legge Regionale n. 8/1994;

Viste, altresì:

  • la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
  • la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla citata Legge Regionale n. 1/2016, ed in particolare l'art. 46 il quale dispone che la Regione provvede all'istituzione di una o più Commissioni preposte all’effettuazione degli esami propedeutici al rilascio dell’abilitazione all'esercizio venatorio, composta da cinque esperti nelle materie d'esame previste dal richiamato art. 22 della Legge n. 157/1992, di cui uno con funzioni di Presidente, e ne regola il funzionamento e la durata in carica;

Richiamata la propria deliberazione n. 667 del 7 marzo 1995 recante “Direttive vincolanti alle province ed al circondario di Rimini sullo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio. Modalità di svolgimento delle prove e programma delle materie d'esame”, con la quale è stato stabilito in particolare che:

  • il rilascio dell’abilitazione all'esercizio venatorio viene effettuato a seguito di superamento di specifiche prove d’esame scritte, orali e pratiche, con valutazione finale effettuata da apposite Commissioni nominate dall’Autorità competente;
  • gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, come previsto dall’art. 22 della Legge n. 157/1992, si svolgono sulle seguenti materie:
  • Legislazione venatoria nazionale e regionale;
  • Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
  • Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
  • Tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;
  • Norme di Pronto soccorso;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 834 del 23 maggio 2022 con cui sono state istituite, tra l’altro, le commissioni territoriali per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Atteso che:

  • con nota prot. n. 0666673.U del 10 luglio 2023 ed integrazione prot. n. 775820.U del 1° agosto 2023 il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha richiesto ad ISPRA un parere sul corso di abilitazione al prelievo della Moretta e sul programma di esame per i cacciatori;
  • ISPRA ha espresso il proprio parere con nota Prot. n.0043437/2023 del 4 agosto 2023, acquisita agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con nota Prot. n. 0786738.E di pari data, trasmettendo altresì un documento denominato “Possibilità di inserimento della Moretta “Aythya fuligula” nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia” in cui è specificato che il prelievo della specie è riservato ai cacciatori titolari o frequentatori di appostamento fisso agli acquatici, che hanno frequentato un corso, validato da ISPRA e coordinato dall’Amministrazione regionale, sulla biologia, la conservazione e l’identificazione delle anatre tuffatrici italiane e superato l’esame finale, e che i suddetti cacciatori devono fornire informazioni circa eventuali abbattimenti accidentali di Moretta tabaccata;

Considerate inoltre le seguenti prescrizioni contenute nel citato parere:

  • il corso è inerente alla biologia, la conservazione e l’identificazione delle anatre tuffatrici in generale, compreso il Moriglione, è tenuto da ornitologi di comprovata esperienza ed ha una durata di almeno 6 ore;
  • il corso termina con una prova scritta a risposte plurime (quiz), composta da 10-15 domande, oltre una prova di riconoscimento di 6 immagini o brevi video raffiguranti esemplari anche in volo;
  • il superamento della prova va fissato al 90% delle risposte positive;
  • la Regione deve assicurare riservatezza alla prova d’esame, evitando la divulgazione delle risposte. Per limitare il rischio che i candidati vengano a conoscenza dei test prima dell’esame l’Istituto suggerisce di predisporre un numero maggiore di domande e di immagini/filmati, in modo che la commissione ne possa sorteggiare il numero richiesto subito prima dello svolgimento delle prove;

Ritenuto pertanto, alla luce del parere Ispra, di approvare le direttive relative al corso di abilitazione al prelievo della specie Moretta “Aythya fuligula” e al programma di esame per i cacciatori;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
  • la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” e successive modifiche e integrazioni;
  • la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
  • 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
  • 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
  • 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha attestato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera

1) di approvare le direttive in merito al percorso formativo, le modalità della prova d'esame e i requisiti per l'accesso ai corsi previsti per poter praticare l’attività venatoria sulla specie Moretta “Aythya fuligula”, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il modulo, di cui all’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il fac-simile di “Domanda di ammissione agli esami per l’Abilitazione al prelievo venatorio della Moretta (Aythya fuligula)”;

3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

4) di disporre, infine, la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

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ultima modifica 2023-11-03T10:04:55+01:00

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