Testo
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013, che nella parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3 stabilisce le norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
- il Regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica, fra l’altro, i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) e n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
- il Decreto ministeriale 6 dicembre 2021, che definisce le disposizioni nazionali concernenti la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1523 del 12 settembre 2022, avente per oggetto “Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg per prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di Dop e Igp nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: per l'espressione del parere regionale. Abrogazione deliberazione n. 1682/2014”;
- il riferimento al documento unico ARES(2014)1903236 presente nella banca dati europea eAmbrosia;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/812 della Commissione del 19 maggio 2022 relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta «dell’Emilia/Emilia» (IGP);
Dato atto che la citata deliberazione n. 1523/2022 prevede:
- ai sensi del punto 1 lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato 1, che spetta al Responsabile del Settore competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;
- ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato 1, che tale parere venga espresso con riferimento ai seguenti aspetti:
- validità socioeconomica della proposta di registrazione;
- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
- presenza di eventuali interessi contrapposti;
- eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;
Preso atto che:
- in data 4 agosto 2023, protocollo n. 04/08/2023. 0796821.E è pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura (Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione) istanza di modifica del disciplinare di produzione del vino IGP «Emilia» o «dell’Emilia» (in seguito per brevità «Emilia») inoltrata dal Consorzio Tutela Lambrusco, con sede in Viale Virgilio 55 – Modena;
- in data 03 ottobre 2023, protocollo n. 0310/2023.1006294.E, è pervenuta alla medesima Direzione una nota del Presidente del Consorzio tutela Vini Emilia con la quale è stato chiarito che la documentazione ricevuta in agosto è stata erroneamente trasmessa su carta intestata al Consorzio tutela Lambrusco per mero errore materiale riconfermando, altresì, la validità della documentazione già agli atti;
- alla nota è allegata la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche e dei motivi che le rendono necessarie, dimostrando che le modifiche sono da considerare ordinarie ai sensi dell’art. 14 del regolamento UE n. 33/2019, redatta su modello di cui all’allegato III B del decreto;
Considerato che tale proposta di modifica comprende numerosi aggiornamenti anche sostanziali qui di seguito richiamati:
- all’articolo 1 lettera d) inserimento della tipologia “Ancellotta o Lancellotta rosato” nelle versioni fermo, frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato ed inserimento della versione “Mosto di uve parzialmente fermentato” nella tipologia “Lambrusco rosato” già prevista dal disciplinare;
- all’articolo 2:
- nel primo periodo eliminazione del riferimento all’allegato 1 e, di conseguenza, dell’elenco dei vitigni nella base ampelografica delle tipologie “bianco”, “rosso”, e “rosato;
- inserimento delle varietà Lambrusco Benetti e Lambrusco del Pellegrino nell’elenco delle varietà che possono costituire l’85% delle tipologie “Emilia” con la specificazione Lambrusco rosso, rosato e vinificato in bianco;
- all’articolo 5:
- nel primo periodo, si propone di sostituire il riferimento al Reg. CE 607/2009, abrogato, con l’art. 93, par. 4 del Reg. UE 1308/2013;
- sono poi proposti i seguenti inserimenti:
- previsione che la presa di spuma per le versioni “frizzante”, “spumante” e “mosto parzialmente fermentato” possa essere ottenuta esclusivamente dalla prima o seconda fermentazione alcolica in recipiente chiuso a tenuta di pressione o in bottiglia;
- disciplina della resa di trasformazione uva/vino per le tipologie a nome di vitigno “Lambrusco”, per le quali la resa rivendicabile delle uve Lambrusco è ridotta al 75%, mentre il quantitativo restante del 5%, fino al raggiungimento della resa massima del 80%, deve essere rivendicato senza nome di vitigno o essere riclassificato a vino senza IGP;
- disciplina dell’intensità colorante massima consentita negli scambi commerciali dei prodotti a monte del vino e dei vini allo stato sfuso, nonché dei vini frizzanti e vini spumanti confezionati e dei vini sfusi ceduti al consumatore finale limitatamente alle tipologie a nome di vitigno Lambrusco. Per ogni prodotto, in base allo stadio di avanzamento nel processo produttivo, è fissato il limite massimo di intensità del colore verificato tramite il metodo di analisi OIV-MA-AS2-07B. Le partite che non rispettano i limiti perdono il riferimento alla varietà Lambrusco e devono essere riqualificate ad altra tipologia compatibile oppure riclassificate a prodotti senza IGP;
- chiarimento relativo alla composizione varietale delle tipologie a nome di vitigno con particolare riferimento ai quantitativi di prodotti aggiunti nelle pratiche enologiche quali dolcificazione e presa di spuma, con l’inserimento del riferimento alla “zona di produzione” di cui all’articolo 3;
- per le tipologie “Lambrusco” l’aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve di diversa varietà, in quantità non superiore al 15%, anche in fase successiva alla produzione, è consentita a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve Lambrusco impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza;
- all’articolo 6 sono proposti i seguenti inserimenti e modifiche:
- la descrizione delle caratteristiche chimico-fisico e organolettiche per le versioni di nuova introduzione “Ancellotta rosato” vino, vino frizzante, vino spumante e mosto parzialmente fermentato; “Lambrusco rosato” mosto parzialmente fermentato;
- la descrizione della spuma nelle versioni “mosto parzialmente fermentato” di alcune tipologie (rosato, Lambrusco rosato, Marzemino);
- la correzione del colore da “rosso rubino” a “rosato” nella tipologia “rosato - mosto parzialmente fermentato”;
- in tutte le versioni della tipologia “Pinot Grigio” è aggiunta la possibilità di presentare i prodotti di colore “rosato pallido o ramato”;
- sono stati revisionati e corretti i termini relativi al residuo zuccherino utilizzando i termini di legge per le diverse categorie di prodotto;
- per le versioni “mosto parzialmente fermentato” è stato modificato il titolo alcolometrico volumico totale minimo portandolo a 10% vol, e il titolo alcolometrico volumico effettivo massimo che deve essere inferiore a 7% vol;
- all’articolo 7 sono proposti i seguenti inserimenti e modifiche:
- possibilità di utilizzare la menzione tradizionale “vivace”;
- possibilità di utilizzare “rosé” in alternativa a “rosato” nell’etichettatura di tutte le tipologie di colore “rosato” e delle tipologie di Pinot Grigio vinificate in rosato con macerazione sulle bucce;
- possibilità di utilizzare l’espressione “rifermentazione in bottiglia” nell’etichettatura dei vini frizzanti;
- possibilità che i vini delle tipologie “frizzanti” e “spumanti”, prodotte tradizionalmente con seconda fermentazione in bottiglia, presentino una velatura;
- all’articolo 8 è proposto l’inserimento di un comma per consentire la vendita diretta allo stato sfuso di vini delle tipologie Lambrusco con un tenore zuccherino di almeno 5 g/l e purché commercializzati in recipienti non a tenuta di pressione di capacità dai 10 ai 60 litri;
- all’articolo 9 sono stati corretti refusi;
- all’articolo 10 sono stati aggiornati i recapiti dell’Organismo di Controllo Valoritalia Srl, nonché i riferimenti normativi riguardanti il sistema dei controlli.
Dato atto che:
- il giorno 30 agosto 2023 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 243 il Comunicato riguardante la domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a IGP e il giorno successivo la notizia è stata diffusa nel portale Agricoltura e Pesca della Regione Emilia-Romagna;
- nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni;
Considerato che la proposta di modifica risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019 nonché alle vigenti norme nazionali;
Acquisito agli atti al Prot. 06/10/2023.1014674.I apposito verbale tecnico, le cui risultanze sono relative all’istruttoria della proposta di modifica sopra menzionata;
Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di modifica sopra citata è conservata agli atti del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;
Considerato che, in uniformità con quanto riportato dal citato verbale:
- la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è sottolineata:
- dall’opportunità di inserire alcuni adeguamenti che garantiscano al consumatore una informazione corretta, precisa e affidabile;
- dalla riduzione della resa massima di trasformazione uva/vino portandola dal 80% al 75 %, fermo restando il limite del 70% per il vino finito rivendicabile con le tipologie a nome di vitigno Lambrusco;
- la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è basata sull’importanza assegnata alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alla continua crescita di interesse nei confronti delle produzioni di origine controllata e certificata con conseguente valorizzazione del ruolo dell’agricoltura all’interno della filiera agroalimentare, nonché:
- dall’inserimento della disciplina relativa all’intensità colorante massima consentita negli scambi commerciali dei prodotti a monte del vino e dei vini allo stato sfuso, nonché dei vini frizzanti e vini spumanti confezionati e dei vini sfusi ceduti al consumatore finale che utilizzano le tipologie a nome di vitigno Lambrusco;
- la mancanza di osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggerisce l'assenza di espliciti interessi contrapposti;
Considerato infine che, secondo quanto stabilito dal DM 6 dicembre 2021, è stato verificato:
- la legittimazione del richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività;
- la completezza della documentazione come individuata all’art. 5, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e dai regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019 e dalle vigenti norme nazionali;
Considerato pertanto che, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della Emilia»;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 380/2023, recante “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” nonché la deliberazione n. 474/2023 in materia di disciplina organica dell’organizzazione dell’Ente;
Dato atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 e le circolari attuative PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative al sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna;
Viste, inoltre, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 324 del 7 marzo 2022;
- n. 325 del 7 marzo 2022;
- n. 426 del 21 marzo 2022;
Viste altresì le seguenti determinazioni dirigenziali:
- n. 5643 del 25 marzo 2022 con la quale il Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca ha conferito gli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione di appartenenza conferendo, tra gli altri, l’incarico di Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione fino al 31 marzo 2025;
- n. 2604 dell’8 febbraio 2023, con la quale sono stati individuati, tra gli altri, i responsabili di procedimento del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;
- di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della IGP «Emilia» o «dell’Emilia», ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019, del DM 6 dicembre 2021 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1523/2022, inoltrata dal Consorzio di tutela vini Emilia, con sede in Viale Virgilio 55 – Modena, con riferimento ai seguenti aspetti:
- validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare;
- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
- assenza di interessi contrapposti;
- di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di integrazione alla modifica del disciplinare;
- di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013;
- di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.