Testo
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013, che nella parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3 stabilisce le norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
- il Regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica, fra l’altro, i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) e n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
- il Decreto ministeriale 6 dicembre 2021, che definisce le disposizioni nazionali concernenti la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1523, del 12 settembre 2022, avente per oggetto “Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg per prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di Dop e Igp nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: per l'espressione del parere regionale. Abrogazione deliberazione n. 1682/2014”;
- il riferimento al documento unico ARES(2014)2053302 presente nella banca dati europea eAmbrosia;
- il decreto ministeriale Prot. n.70016 dell’8 ottobre 2018 concernente la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini DOP “Lambrusco di Sorbara” e con il quale è stata comunicata la modifica alla Commissione U.E. ad aggiornamento del fascicolo tecnico della denominazione protetta;
Dato atto che la citata deliberazione n. 1523/2022 prevede:
- ai sensi del punto 1 lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato 1, che spetta al Responsabile del Settore competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;
- ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato 1, che tale parere venga espresso con riferimento ai seguenti aspetti:
- validità socioeconomica della proposta di registrazione;
- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
- presenza di eventuali interessi contrapposti;
- eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;
Preso atto che:
- in data 4 agosto 2023, protocollo n. 04/08/2023.0787527.E, è pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura (Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione), istanza di integrazione alla domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino DOP «Lambrusco di Sorbara» inoltrata dal Consorzio Tutela Lambrusco, con sede in Viale Virgilio 55 – Modena;
- la domanda di modifica del disciplinare del vino DOP «Lambrusco di Sorbara» pervenne in data 26 maggio 2022, protocollo 26.05.2022.0501534.E alla medesima Direzione Generale inoltrata dal medesimo Consorzio Tutela Lambrusco;
- a seguito dell’istruttoria effettuata sulla domanda, e sulle successive integrazioni e modifiche, venne emanato parere positivo alla modifica trasmesso al competente ufficio dell’allora Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 13 settembre 2022, protocollo 0846203.U;
Considerato che la proposta di integrazione alla modifica comprende alcuni aggiornamenti formali e altri di sostanza qui di seguito richiamati:
- all’articolo 1: inserimento della nuova tipologia “Lambrusco di Sorbara bianco spumante”;
- all’articolo 5:
- Comma 1: si stabilisce che le uve destinate alla produzione della tipologia “bianco spumante” devono essere vinificate in bianco;
- Comma 2: aggiornamento disposizioni normative ed eliminazione di riferimenti ridondanti;
- Comma 3: inserimento delle parole “anche con” per chiarire che la pratica enologica della fermentazione in bottiglia è sempre consentita per le tipologie “frizzanti” e “spumanti” e non è obbligatoriamente soggetta all’applicazione del «metodo tradizionale» o «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo tradizionale classico» proprio dei vini spumanti di qualità;
- Comma 5: riduzione della resa massima di trasformazione uva/vino portandola dal 80% al 75 %, fermo restando il limite del 70% per il vino finito rivendicabile con la denominazione «Lambrusco di Sorbara»;
- inserimento di un nuovo comma 7 con la disciplina dell’intensità colorante massima consentita negli scambi commerciali dei prodotti a monte del vino e dei vini allo stato sfuso, nonché dei vini frizzanti e vini spumanti confezionati e dei vini sfusi ceduti al consumatore finale che utilizzano la denominazione «Lambrusco di Sorbara». Per ogni prodotto, in base allo stadio di avanzamento nel processo produttivo, è fissato il limite massimo di intensità del colore verificato tramite il metodo di analisi OIV-MA-AS2-07B. Il mancato rispetto dei limiti fissati comporta la riclassificazione al livello di classificazione inferiore (Emilia o dell’Emilia IGT), senza la menzione del vitigno Lambrusco, oppure la riclassificazione a prodotto senza DOP/IGP.
- All’articolo 6:
- inserimento della descrizione delle caratteristiche della nuova tipologia “Lambrusco di Sorbara bianco spumante” e modifica/integrazione dei descrittori delle caratteristiche dei vini finiti: colore odore e sapore;
- soppressione dell’ultimo periodo in quanto ritenuto superato dalla normativa relativa alle “Modifiche temporanee” prevista dall’art. 18 del Reg. UE 2019/33;
Dato atto che:
- il giorno 30 agosto 2023 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 243 il Comunicato riguardante la Integrazione alla domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a DOC e il giorno successivo la notizia è stata diffusa nel portale Agricoltura e Pesca della Regione Emilia-Romagna;
- nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni;
Dato inoltre atto che con nota Prot. 29/08/2023. 0848951.U è stato richiesta al Consorzio una più precisa illustrazione delle motivazioni e dei criteri che hanno guidato il perfezionamento delle caratteristiche al consumo previste nell’art. 6 del disciplinare;
Considerato che:
- la documentazione richiesta è pervenuta in data 19 settembre 2023, Prot. 19/09/2023. 0958571.E;
- la relazione tecnica allegata chiarisce le integrazioni richieste per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche dei vini sia frizzanti sia spumanti;
Acquisito agli atti al Prot. 06/10/2023.1014660.I; apposito verbale tecnico, le cui risultanze sono relative all’istruttoria della proposta sopra menzionata;
Considerato che la proposta di integrazione alla modifica risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019 nonché alle vigenti norme nazionali;
Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di modifica sopra citata è conservata agli atti del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;
Considerato che, in uniformità con quanto riportato dal citato verbale:
- la validità socioeconomica della proposta di integrazione alla modifica del disciplinare è sottolineata:
- dall’opportunità di inserire alcuni adeguamenti che garantiscano al consumatore una informazione corretta, precisa e affidabile;
- dalla riduzione della resa massima di trasformazione uva/vino portandola dal 80% al 75 %, fermo restando il limite del 70% per il vino finito rivendicabile con la denominazione «Lambrusco di Sorbara»;
- la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è basata sull’importanza assegnata alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alla continua crescita di interesse nei confronti delle produzioni di origine controllata e certificata con conseguente valorizzazione del ruolo dell’agricoltura all’interno della filiera agroalimentare, nonché:
- dall’inserimento di un nuovo comma 7 con la disciplina dell’intensità colorante massima consentita negli scambi commerciali dei prodotti a monte del vino e dei vini allo stato sfuso, nonché dei vini frizzanti e vini spumanti confezionati e dei vini sfusi ceduti al consumatore finale che utilizzano la denominazione «Lambrusco di Sorbara»;
- la mancanza di osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggerisce l'assenza di espliciti interessi contrapposti;
Considerato infine che, secondo quanto stabilito dal DM 6 dicembre 2021, è stato verificato:
- la legittimazione del richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività;
- la completezza della documentazione come individuata all’art. 5, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e dai regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019 e dalle vigenti norme nazionali;
Considerato pertanto che, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di integrazione alla modifica del disciplinare della Dop «Lambrusco di Sorbara»;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 380/2023, recante “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” nonché la deliberazione n. 474/2023 in materia di disciplina organica dell’organizzazione dell’Ente;
Dato atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 e le circolari attuative PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative al sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna;
Viste, inoltre, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 324 del 7 marzo 2022;
- n. 325 del07 marzo 2022;
- n. 426 del 21 marzo 2022;
Viste altresì le seguenti determinazioni dirigenziali:
- n.5643 del 25 marzo 2022 con la quale il Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca ha conferito gli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione di appartenenza conferendo, tra gli altri, l’incarico di Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione fino al 31 marzo 2025;
- n.2604 dell’8 febbraio 2023, con la quale sono stati individuati, tra gli altri, i responsabili di procedimento del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;
- di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di integrazione alla modifica del disciplinare della Dop «Lambrusco di Sorbara», ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019, del DM 6 dicembre 2021 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1523/2022, inoltrata dal Consorzio Tutela Lambrusco, con sede in Viale Virgilio 55 – Modena, con riferimento ai seguenti aspetti:
- validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare;
- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
- assenza di interessi contrapposti;
- di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di integrazione alla modifica del disciplinare;
- di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013;
- di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.