Testo

IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

Visti:

  • il Regolamento (UE) n. 1308/2013, che nella parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3 stabilisce le norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
  • il Regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica, fra l’altro, i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) e n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
  • la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
  • il Decreto ministeriale 6 dicembre 2021, che definisce le disposizioni nazionali concernenti la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1523 del 12 settembre 2022, avente per oggetto “Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg per prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di Dop e Igp nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: per l'espressione del parere regionale. Abrogazione deliberazione n. 1682/2014”;
  • il riferimento al documento unico ARES(2014)1902672 presente nella banca dati europea eAmbrosia;
  • il Decreto 30 marzo 2015 concernente la correzione di alcuni disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi fascicoli tecnici inviati alla Commissione UE ai sensi dell’articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Dato atto che la citata deliberazione n. 1523/2022 prevede:

  • ai sensi del punto 1 lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato 1, che spetta al Responsabile del Settore competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;
  • ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato 1, che tale parere venga espresso con riferimento ai seguenti aspetti:
  • validità socioeconomica della proposta di registrazione;
  • coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
  • presenza di eventuali interessi contrapposti;
  • eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;

Preso atto che:

  • in data 04 agosto 2023, protocollo n. 04/08/2023.0787506.E, è pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura (Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione), istanza di integrazione alla domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino DOP «Colli di Scandiano e di Canossa» inoltrata dal Consorzio Tutela Lambrusco, con sede in Viale Virgilio 55 – Modena;
  • la domanda di modifica del disciplinare del vino DOP «Colli di Scandiano e di Canossa» pervenne in data 26 maggio 2022, protocollo 26.05.2022.0501505.E alla medesima Direzione Generale inoltrata dal medesimo Consorzio Tutela Lambrusco;
  • a seguito dell’istruttoria effettuata sulla domanda, e sulle successive integrazioni e modifiche, venne emanato parere positivo alla modifica trasmesso al competente ufficio dell’allora Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 13 settembre 2022, protocollo 0846238.U;

Considerato che la proposta di integrazione alla modifica comprende alcuni aggiornamenti formali e altri di sostanza qui di seguito richiamati:

  • all’articolo 1 inserimento delle nuove versioni: “Lambrusco Grasparossa - spumante”, “Lambrusco Montericco rosso - spumante”, “Lambrusco Montericco rosato - spumante” e “Lambrusco - spumante” che vanno ad affiancarsi alle versioni “frizzante” già esistenti;
  • all’articolo 2 correzione dei titoli dei paragrafi con l’introduzione del termine “spumante” nella descrizione delle tipologie interessate dall’integrazione;
  • all’articolo 5:

- viene proposto la sostituzione della frase: “seguita dal riferimento al nome del vitigno” con “nelle tipologie previste” in merito alle versioni spumante;

- si propone la revisione del periodo finalizzato a specificare i metodi di elaborazione applicabili per la “presa di spuma” per le versioni “frizzante”;

- si propone l’inserimento della disciplina dell’intensità colorante massima consentita negli scambi commerciali dei prodotti a monte del vino e dei vini allo stato sfuso, nonché dei vini frizzanti e vini spumanti confezionati e dei vini sfusi ceduti al consumatore finale che utilizzano la denominazione «Colli di Scandiano e di Canossa» limitatamente alle tipologie a nome di vitigno “Lambrusco”, “Lambrusco Grasparossa” e “Lambrusco Montericco”. Per ogni prodotto, in base allo stadio di avanzamento nel processo produttivo, è fissato il limite massimo di intensità del colore verificato tramite il metodo di analisi OIV-MA-AS2-07B. Il mancato rispetto dei limiti fissati comporta la riclassificazione al livello di classificazione inferiore (Emilia o dell’Emilia IGT), senza la menzione del vitigno Lambrusco, oppure la riclassificazione a prodotto senza DOP/IGP.

  • all’articolo 6:

- si inseriscono le caratteristiche chimico-fisico e organolettiche per le versioni spumante di nuova introduzione;

- è proposto il perfezionamento delle caratteristiche al consumo relative al tenore di zucchero residuo delle varie tipologie, utilizzando i termini previste dalla normativa in particolare per le versioni spumante;

- sono inserite le tipologie Lambrusco Montericco rosso, Lambrusco Montericco rosato frizzante e Lambrusco frizzante tra quelle che possono essere proposte anche nella categoria Mosto Parzialmente Fermentato;

Dato atto che:

  • il giorno 30 agosto 2023 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 243 il Comunicato riguardante la Integrazione alla domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a DOC e il giorno successivo la notizia è stata diffusa nel portale Agricoltura e Pesca della Regione Emilia-Romagna;
  • nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni;

Acquisito agli atti al Prot. 06/10/2023.1014655.I apposito verbale tecnico, le cui risultanze sono relative all’istruttoria della proposta sopra menzionata;

Considerato che la proposta di integrazione alla modifica risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019 nonché alle vigenti norme nazionali;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta sopra citata è trattenuta agli atti del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Considerato che, in uniformità con quanto riportato dal citato verbale:

  • la validità socioeconomica della proposta del disciplinare è sottolineata dall’opportunità di inserire alcuni adeguamenti che garantiscano al consumatore una informazione corretta, precisa e affidabile;
  • la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è basata sull’importanza assegnata alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alla continua crescita di interesse nei confronti delle produzioni di origine controllata e certificata con conseguente valorizzazione del ruolo dell’agricoltura all’interno della filiera agroalimentare, nonché:
  • dall’inserimento di un nuovo comma 7 con la disciplina dell’intensità colorante massima consentita negli scambi commerciali dei prodotti a monte del vino e dei vini allo stato sfuso, nonché dei vini frizzanti e vini spumanti confezionati e dei vini sfusi ceduti al consumatore finale che utilizzano la denominazione «Colli di Scandiano e di Canossa» limitatamente alle tipologie a nome di vitigno “Lambrusco”, “Lambrusco Grasparossa” e “Lambrusco Montericco”;
  • la mancanza di osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggerisce l'assenza di espliciti interessi contrapposti;

Considerato infine che, secondo quanto stabilito dal DM 6 dicembre 2021, è stato verificato:

  • la legittimazione del richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività;
  • la completezza della documentazione come individuata all’art. 5, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e dai regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019 e dalle vigenti norme nazionali;

Considerato pertanto che, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di integrazione alla modifica del disciplinare della Dop «Colli di Scandiano e Canossa»;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
  • la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 380/2023, recante “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” nonché la deliberazione n. 474/2023 in materia di disciplina organica dell’organizzazione dell’Ente;

Dato atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 e le circolari attuative PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative al sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna;

Viste, inoltre, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 324 del 7 marzo 2022;

- n. 325 del 7 marzo 2022;

- n. 426 del 21 marzo 2022;

Viste altresì le seguenti determinazioni dirigenziali:

  • n. 5643 del 25 marzo 2022 con la quale il Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca ha conferito gli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione di appartenenza conferendo, tra gli altri, l’incarico di Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione fino al 31 marzo 2025;
  • n. 2604 dell’8 febbraio 2023, con la quale sono stati individuati, tra gli altri, i responsabili di procedimento del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina
  1. di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di integrazione alla modifica del disciplinare della Dop «Colli di Scandiano e di Canossa», ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019, del DM 6 dicembre 2021 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1523/2022, inoltrata dal Consorzio Tutela Lambrusco, con sede in Viale Virgilio 55 – Modena, con riferimento ai seguenti aspetti:
    • validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare;
    • coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
    • assenza di interessi contrapposti;
  2. di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di integrazione alla modifica del disciplinare;
  3. di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013;
  4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-11-02T15:15:02+02:00

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