Testo
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l’art. 11 quaterdecies “Interventi infrastrutturali, per la ricerca e l’occupazione” che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento, a livello regionale, dell'esercizio di tali funzioni;
Richiamata la sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 ed in particolare:
- l’art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Regione per l'approvazione;
- l’art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 dispone, tra l’altro, quanto segue:
- il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell’ISPRA;
- i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;
- i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
Visto il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
Vista, inoltre, la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;
Considerato che il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” (PFVRER 2018-2023) approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, tenuto conto della stessa, ravvisa per il muflone l’esigenza di evitare la creazione di nuovi insediamenti e di contrastare l'incremento demografico e distributivo dell’ungulato, limitandosi alla conservazione della situazione esistente;
Viste:
- la nota prot. n. 0835708.U del 25 agosto 2023 con la quale il Settore Agricoltura Caccia e Pesca – Ambito di Modena e Reggio-Emilia ha richiesto ad ISPRA un parere rispetto al piano di prelievo in selezione della specie muflone (Ovis Aries) nel territorio di Reggio Emilia;
- la nota prot. n. 0957912.E del 19 settembre 2023 con la quale ISPRA ha espresso parere favorevole rispetto al piano di prelievo proposto, invitando altresì l’Amministrazione ad attivare tutti gli interventi in grado di diminuire o eliminare la specie dal territorio regionale;
Richiamato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2023/2024, approvato con propria deliberazione n. 812 del 22 maggio 2023, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'Allegato B, parte integrante del citato provvedimento, che consente il prelievo in selezione del muflone secondo quanto stabilito nel seguente prospetto estratto:
MUFLONE | ||
TEMPI DEL PRELIEVO |
SESSO |
CLASSE SOCIALE |
1° novembre – 31 gennaio |
M e F |
Tutte le classi |
Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 812/2023 prevede inoltre, nell’Allegato 1, punto 4.6, che la caccia agli ungulati sia consentita preferibilmente con munizioni atossiche in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione e che nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F possa essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;
Ritenuto, anche alla luce della Legge Regionale n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di provvedere all’approvazione del piano di prelievo del muflone per il territorio provinciale di Reggio Emilia, dando atto che, relativamente ai tempi di prelievo, si rimanda a quanto previsto nel calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2023-2024, approvato con la già citata deliberazione n. 812/2023 e successive modifiche e integrazioni;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023, recante "Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025” e successive modifiche e integrazioni”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
1. di approvare il piano di prelievo in selezione della specie muflone (Ovis Aries) nel territorio di Reggio-Emilia per la stagione venatoria 2023-2024, così come indicato nel prospetto di seguito riportato:
Superficie distretto |
Distretto |
M1 |
M2 |
M3 |
F1 |
F2 |
M0 |
F0 |
Tot |
1437 ha |
3M |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
1 |
4 |
nel rispetto dei tempi previsti nel sopracitato “Calendario venatorio regionale” per la stagione 2023-2024;
2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
3. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.