Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l’art. 272 del DLgs 152/06 (Norme in materia ambientale);

- il DLgs 128/10 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

- la deliberazione della Giunta regionale 960/99 recante “Approvazione della direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della legge regionale 21 aprile 1999, n.3 “riforma del sistema regionale e locale”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2236 del 2009 recante “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 del 2010 recante “Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 e approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell’art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del DLgs 152/06 “Norme in materia ambientale”;

Premesso:

- che attualmente la disciplina dell’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (AVG) è contenuta all’art. 272 del DLgs n. 152 del 2006, c.d. Codice dell’ambiente, e consiste in un regime autorizzativo semplificato in base al quale i gestori di impianti aderiscono ad un atto, l’autorizzazione generale, nel quale l’Autorità competente, per specifiche categorie di stabilimenti, stabilisce i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

- che un regime semplificato di tenore analogo esisteva già in vigenza della disciplina precedente, dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, cui avevano fatto seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;

- che in recepimento della sopracitata disciplina la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta 960/99, aveva dato indicazioni alle Province sulle autorizzazioni alle emissioni atmosferiche, imponendo il rispetto di limiti di emissione più restrittivi di quelli contemplati dalla normativa statale di dieci anni prima;

- che al momento dell’entrata in vigore del Codice dell’Ambiente, nel 2006, gli impianti autorizzati nel 1999 con AVG nel territorio emiliano-romagnolo rispondevano già a requisiti sostanzialmente analoghi a quelli poi imposti dalla nuova disciplina statale;

Considerato

- che il comma 3 dell’art. 272 del d.Lgs. 152 nel testo del 2006 disponeva che il rinnovo delle AVG rilasciate in base ai decreti statali del 1989 e del 1991 attuativi del DPR 203/88 dovesse essere effettuato, per la prima volta, a quindici anni di distanza dall’entrata in vigore del Codice, e quindi nel 2021, ovvero a un solo anno di distanza (2007) nel caso in cui le autorizzazioni non fossero conformi alle norme del Codice;

- che con la deliberazione n. 2236 del 2009, nell’Allegato 3 A, lettera B, è stato previsto che «Tutti gli impianti e attività che avevano presentato domanda di autorizzazione di carattere generale conformemente alla DGR n. 960 del 16 giugno 1999 - Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” si intendono conformi alle disposizioni del Titolo I, Parte V del DLgs 152/06»;

- che conseguentemente il rinnovo delle AVG rilasciate ai sensi della deliberazione del 1999, sarebbe dovuto avvenire nel 2021 come previsto per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei Decreti statali del 1989 e del 1991;

- che nel testo attuale dell’art. 272, a seguito della riforma del 2010, il rinnovo delle AVG rilasciate ai sensi dei decreti statali del 1989 e del 1991 è previsto nel termine di 5 anni dall’entrata in vigore del codice, e avrebbe pertanto dovuto essere effettuato entro il 29 aprile 2011, con un’anticipazione di 10 anni rispetto alla scadenza precedentemente stabilita;

- che a seguito dell’abbreviazione del termine per il rinnovo, si ritiene che, coerentemente con la dichiarazione di conformità già compiuta con deliberazione n. 2236 del 2009 in relazione al testo originario dell’art. 272, le Province siano tenute ad effettuare il primo rinnovo delle AVG nel termine di 5 anni dall’entrata in vigore del DLgs 152 del 2006 per tutti gli impianti e attività autorizzati ai sensi della deliberazione regionale n. 960 del 1999;

Ritenuto peraltro di dover tenere in considerazione l’affidamento ingenerato nei gestori degli impianti che, ai sensi del previgente testo del DLgs 152/06 e della delibera 2236/09, potevano contare su un periodo di tempo molto lungo per adeguare gli impianti alle nuove norme nelle more della scadenza dei tempi per il rinnovo delle autorizzazioni, anche in considerazione del fatto che i requisiti e i parametri imposti dalla Regione Emilia-Romagna sono più rigorosi di quelli richiesti dalla disciplina statale;

Tenuto conto:

- che lo stesso art. 272, co. 3, del DLgs 152/06 come modificato, dispone che l’Autorità competente (nel caso della Regione Emilia-Romagna, la Provincia, su direttiva regionale) con la propria autorizzazione preventiva può prevedere il prolungamento del termine semestrale di presentazione della domanda di adesione da parte del privato esercente l’impianto;

- che attraverso la fissazione di un termine più lungo di quello semestrale è possibile pervenire ad un rinnovo delle autorizzazioni generali rilasciate in Emilia-Romagna nel rispetto di quanto disciplinato nel Codice dell’Ambiente, senza che ciò comporti un eccessivo sacrificio per le imprese e che quindi in tal modo si possa raggiungere un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco;

Dato atto:

- che con deliberazione n. 1769 del 2010 si è proceduto alla modifica ed integrazione della deliberazione n. 2236 del 2009 per la necessità di adeguamento della stessa alle disposizioni del DLgs 128/10;

- che la deliberazione n. 1769 del 2010 riporta, tra gli altri, l’allegato 3 A, della DGR 2236/09, lett B, con il testo risultante a seguito delle suddette modifiche ed integrazioni;

Considerato

- che per quanto sopra esposto risulta necessario modificare l’Allegato 3A, della deliberazione di Giunta n. 2236/2009 nel testo integrato e modificato dalla deliberazione n. 1769 del 2010, sostituendo il punto 2) della lettera B) come segue:

«2) Il DLgs 152 del 2006 all’art. 272 prevede che per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo é effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall’autorizzazione stessa, durante i quali l’esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

Anche per le autorizzazioni generali rilasciate sulla base della DGR n. 960 del 16 giugno 1999 (Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale) ed alle prescrizioni di cui alla Determinazione n. 4606 del 4/6/1999 (Indicazioni alle province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera), attuative della normativa contenuta nei citati Decreti statali, si applica la sopraindicata disciplina statale relativa alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, con la previsione del primo rinnovo entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del DLgs 152/06 tramite la presentazione della domanda di adesione all’autorizzazione generale, per la quale si ritiene debba essere previsto un termine più lungo di quello semestrale, come sotto specificato.

I soggetti esercenti gli impianti dichiarati conformi alle disposizioni del Titolo I, Parte V, del DLgs 152/06 dalla DGR 2236/2009 presentano entro il termine del 31/12/2013 una domanda di adesione al provvedimento di autorizzazione generale emesso dalla Provincia ai sensi delle Direttive regionali; entro tale termine l’esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine del 31/12/2013 l’impianto o l’attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. L’autorità competente procede ogni 10 anni al rinnovo delle autorizzazioni così rilasciate, secondo quanto previsto per il rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell’art. 272 del DLgs 152 del 2006.»;

Considerato altresì che con deliberazione n. 335 del 14 marzo 2011 si è proceduto alla modifica ed integrazione della deliberazione n. 2236 del 2009 con l’approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del DLgs 152/06, e che pertanto risulta necessario modificare l’Allegato 3A, della deliberazione di Giunta 2236/09 nel testo integrato e modificato dalla deliberazione n. 1769 del 2010, sostituendo il punto 5) della lettera A) come segue:

«5) L’elenco delle attività di cui all’art. 272 comma 2 del DLgs 152/06 e s. m. è integrato con le seguenti attività:

  • 4.7 Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/g (è stata aggiunta la verniciatura della plastica);
  • 4.31 Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g e con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno
  • 4.32 Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi
  • 4.35 Motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt»

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e alla Riqualificazione Urbana;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

per i motivi esposti in premessa e da intendersi qui integralmente richiamati

1) di approvare la modifica dell’Allegato 3A, della deliberazione di Giunta 2236/09 nel testo integrato e modificato dalla deliberazione n. 1769 del 2010, sostituendo il punto 2) della lettera B) come segue:

«2) Il DLgs 152 del 2006 all’art. 272 prevede che per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo é effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall’autorizzazione stessa, durante i quali l’esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

Anche per le autorizzazioni generali rilasciate sulla base della DGR n. 960 del 16 giugno 1999 (Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale) ed alle prescrizioni di cui alla Determinazione n. 4606 del 4/6/1999 (Indicazioni alle province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera), attuative della normativa contenuta nei citati decreti statali, si applica la sopraindicata disciplina statale relativa alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, con la previsione del primo rinnovo entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del DLgs 152/06 tramite la presentazione della domanda di adesione all’autorizzazione generale, per la quale si ritiene debba essere previsto un termine più lungo di quello semestrale, come sotto specificato.

I soggetti esercenti gli impianti dichiarati conformi alle disposizioni del Titolo I, Parte V, del DLgs 152/06 dalla DGR 2236/09 presentano entro il termine del 31/12/2013 una domanda di adesione al provvedimento di autorizzazione generale emesso dalla Provincia ai sensi delle Direttive regionali; entro tale termine l’esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine del 31/12/2013 l’impianto o l’attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. L’autorità competente procede ogni 10 anni al rinnovo delle autorizzazioni così rilasciate, secondo quanto previsto per il rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell’art. 272 del DLgs. 152 del 2006.».

2) di approvare la modifica dell’Allegato 3A, della deliberazione di Giunta 2236/09 nel testo integrato e modificato dalla deliberazione n. 1769 del 2010, sostituendo il punto 5) della lettera A) come segue:

«5) L’elenco delle attività di cui all’art. 272 comma 2 del DLgs 152/06 e s. m. è integrato con le seguenti attività:

  • 4.7 Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/g (è stata aggiunta la verniciatura della plastica)
  • 4.31 Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g e con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno
  • 4.32 Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi
  • 4.35 Motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt”

3) di dare atto che il testo coordinato dell’Allegato 3A alla deliberazione di Giunta 2236/09, è allegato quale parte integrante del presente atto con la seguente denominazione: «Allegato 3A Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all’art. 272 del DLgs 152/06»;

4) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le Province affinché costituisca, ai sensi dell’art. 122 della L.R. 3/99, direttiva per l’esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie qui stabilite;

5 di pubblicare il testo integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2011-11-04T14:15:36+01:00

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