Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il DLgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte quinta recante “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, e i relativi allegati;

Visto il DLgs 29 giugno 2010 n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69”, che apporta variazioni alla parte quinta del DLgs 152/06;

Preso atto:

- che ai sensi degli artt. 272 comma 2, e 271 comma 3, del DLgs 152/06:

  • per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l’autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
  • i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all’articolo 271, commi da 5 a 7;
  • per tutti gli impianti e le attività previsti dall’articolo 272, comma 1, la Regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati;

Visti:

- l’art. 121 della L.R. 3/99 che alla lettera c) stabilisce quale competenza regionale la determinazione di valori limite di emissione nonché di particolari condizioni di costruzione ed esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;

- la determinazione del Direttore generale all’Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 “Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera” con la quale la Regione ha stabilito le prescrizioni ed i valori limite di emissione degli impianti sulla base della migliore tecnica disponibile, tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato;

Richiamati i Piani provinciali di gestione della qualità dell’aria approvati ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del DLgs 351/99 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”, nei quali si evidenziano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per PM10, ossidi di azoto e ozono in ampie zone del territorio regionale, classificate ai sensi dell’art. 6 del DLgs 351/99 e della D.G.R. 12 gennaio 2004, n. 43 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l’espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/99) già emanate con atto di Giunta regionale 804/01), che pertanto prevedono obiettivi di riduzione delle emissioni degli inquinanti sopraccitati, nonché dei loro precursori;

Richiamato l’”Accordo per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico” sottoscritto in data 7 febbraio 2007 dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Repubblica e Cantone del Ticino che prevede azioni coordinate e sinergiche degli Enti firmatari fra le quali:

- definire e adottare forme di regolamentazione per l’utilizzo dei combustibili;

- definire e adottare “standard” emissivi comuni per le attività produttive e per le sorgenti civili, nell’ambito dell’autonomia concessa agli Enti firmatari dalla normativa nazionale vigente;

Richiamata la determinazione 10082/2010 di costituzione del “Tavolo Tecnico regionale sulla qualità dell’aria”, previsto dalla DGR 1614/2009, quale sede permanente di confronto su tutte le tematiche inerenti gli effetti dell’inquinamento atmosferico nel suo complesso alle scale globale, regionale e locale, finalizzata a supportare la loro gestione omogenea, coordinata e condivisa sul territorio regionale, tale da rappresentare un quadro efficace in sede di confronto con i livelli istituzionali superiori;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 51 del 26 luglio 2011, recante “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica (Proposta della Giunta regionale in data 4 luglio 2011, n. 969);

Dato atto che la sopra richiamata deliberazione n. 51/2011 stabilisce che al fine di assicurare su tutto il territorio regionale misure uniformi per l’abbattimento delle emissioni odorigene e contemperare le esigenze di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili con quelle di tutela dell’ambiente e riduzione degli impatti sullo stesso, la Giunta regionale stabilisce, sentite le Province, i criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas, da osservare nella progettazione e autorizzazione degli stessi;

Considerato che la sopra richiamata deliberazione 51/11 prevede:

- che i criteri di localizzazione non si applichino, oltre che ai procedimenti già conclusi alla data di pubblicazione del suddetto provvedimento nel BURERT, a quelli che risultino formalmente avviati in data antecedente alla medesima pubblicazione, per effetto della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente;

- che per gli impianti da biogas e di produzione di biometano di cui al punto precedente o esistenti, in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, l’adeguamento alle prescrizioni tecniche di cui al paragrafo 3, lettera G) a), potrà essere oggetto di un programma che ne fissi i relativi termini di attuazione;

Dato atto:

- che il sopra richiamato Tavolo regionale sulla qualità dell’aria ha assorbito le attività in corso inerenti le emissioni prima svolte dal “Gruppo di lavoro Regione-ARPA-Province”, operante nel contesto dell’area di integrazione n. 10 “Qualità della regolazione e semplificazione”, che aveva il compito di elaborare criteri tecnici e procedure omogenee e semplificate su tutto il territorio regionale per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 e art. 272 del DLgs 152/06 e s.m., sulla base di quanto specificato nella deliberazione di Giunta regionale n. 2236 del 28/12/2009;

- che nel corso degli incontri del Tavolo regionale sulla qualità dell’aria è emersa la necessità di adottare azioni forti di contenimento dell’inquinamento atmosferico da certe sorgenti fisse alimentate da fonti rinnovabili provvedendo a definirne le condizioni di esercizio con riferimento alla migliori tecniche disponibili ed in relazione ai provvedimenti adottati in materia dalle altre autorità competenti delle Regioni del bacino padano;

- che si è pertanto proceduto ad elaborare i documenti inerenti le prescrizioni tecniche per l’adesione all’ autorizzazione di carattere generale per i motori fissi a combustione interna alimentati a biogas con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt, ai sensi del combinato disposto degli artt. 271 comma 3, e 272 comma 2 del DLgs 152/06 e che tali documenti sono stati elaborati tenendo conto:

  • delle procedure e prescrizioni adottate con deliberazione di Giunta 2236/09, successivamente integrata e modificata dalla delibera 1769/10, per le attività in deroga di cui all’art. 272 comma 2 del DLgs 152/06;
  • delle prescrizioni adottate dalle altre Regioni del Bacino Padano;

Dato atto inoltre:

- che i documenti inerenti le prescrizioni tecniche per l’adesione all’ autorizzazione di carattere generale per l’utilizzo del biogas con turbine sono in fase di predisposizione non essendo ancora terminata la fase di ricognizione e raccolta dei dati prestazionali derivanti dalla applicazione delle migliori tecniche disponibili;

- che per impianti che utilizzano le turbine a gas i riferimenti per i limiti di emissione, fino alla adozione da parte della Regione Emilia-Romagna di specifica autorizzazione di carattere generale, sono quelli fissati nell’allegato 1 alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., mentre per gli aspetti gestionali si applicano le prescrizioni fissate per i motori a cogenerazione di cui alla allegata Autorizzazione di carattere generale “4.36 – Impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del DLgs 152/06 e s.m.i.” parte integrante della presente deliberazione;

- che, relativamente agli impianti che utilizzano motori aventi potenza termica nominale compresa tra 250 kW e 3 MW, nell’ambito del sopra citato Accodo interregionale del Bacino Padano è in corso un approfondimento tecnico sui dati prestazionali derivanti dalla applicazione delle migliori tecniche disponibili e che, pertanto, con successivo provvedimento la Regione procederà ad aggiornare i valori limite di emissione per la relativa fattispecie sulla base delle risultanze del suddetto approfondimento;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire che le condizioni di esercizio ed i valori limite per i motori a cogenerazione si applicano agli impianti esistenti o in via di autorizzazione nel seguente modo:

a) gli impianti esistenti, ovvero in esercizio o per i quali il procedimento autorizzativo risulti formalmente concluso alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURERT, dovranno adeguarsi ai valori limite di emissione per gli impianti nuovi riportati in allegato alla scadenza della autorizzazione alle emissioni in atmosfera in essere e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

b) Gli impianti in corso di autorizzazione ai sensi della DAL 51/2001, il cui procedimento autorizzativo risulti formalmente avviato in data antecedente alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURERT, per effetto della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente, dovranno adeguarsi ai valori limite di emissione per gli impianti nuovi riportati in allegato in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e comunque non oltre il 31 dicembre 2020;

Dato atto inoltre che per raccogliere le osservazioni sui documenti elaborati si è provveduto a consultare le principali Associazioni imprenditoriali;

Vistala deliberazione della Giunta regionale 2416/08 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e s.m.i.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore Ambiente e Riqualificazione urbana;

A voti unanimi e palesi

,

delibera:

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare i criteri per il rilascio dell’autorizzazione di carattere generale per motori fissi a combustione interna alimentati a biogas con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt, ai sensi degli articoli 271 comma 3, e 272 comma 2 del DLgs 152/06, riportati in allegato parte integrante alla presente deliberazione, integrando l’elenco relativo alle attività in deroga allegato alla DGR 1769/10;

2) di stabilire che le condizioni di esercizio ed i valori limite per i motori a cogenerazione si applicano agli impianti esistenti o in via di autorizzazione nel seguente modo:

a) gli impianti esistenti, ovvero in esercizio o per i quali il procedimento autorizzativo risulti formalmente concluso alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURERT, dovranno adeguarsi ai valori limite di emissione per gli impianti nuovi riportati in allegato alla scadenza della autorizzazione alle emissioni in atmosfera in essere e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

b) Gli impianti in corso di autorizzazione ai sensi della DAL 51/2001, il cui procedimento autorizzativo risulti formalmente avviato in data antecedente alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURERT, per effetto della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente, dovranno adeguarsi ai valori limite di emissione per gli impianti nuovi riportati in allegato in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e comunque non oltre il 31 dicembre 2020;

3) di stabilire che i valori limite di emissione indicati nella determinazione del Direttore generale all’Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 “Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera” sono sostituiti, qualora più restrittivi, con i valori di cui alle corrispondenti voci contenute nell’allegato a) alla presente delibera;

4) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le Province affinché costituisca, ai sensi dell’art. 122 della L.R. 3/99, direttiva per l’esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie qui stabilite;

5) di pubblicare il testo integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2011-11-04T14:15:32+01:00

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