Testo

Lo Statuto del Comune di Solarolo adottato con deliberazione C.C. n. 55 del 12/6/1991, modificato con atti n. 93/1991, n. 28/1994, n. 40/1994, n. 93/1994, n. 83/2000, è stato modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 20/10/2010 come segue:

all’art. 2 (Finalità, Funzioni) è aggiunto il comma 8:

8. Il comune di Solarolo riconosce “il Diritto umano all’acqua”, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico”;

è aggiunto l’articolo 21 bis (Servizio Idrico Integrato)

1. Il comune riconosce che il Servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, non assoggettabile a meccanismi di mercato. 2. Il comune conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà. 3. Il comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.

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ultima modifica 2010-11-08T11:28:32+01:00

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