Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Installazione di un impianto mobile di lavorazione dei prodotti di costruzione, demolizione e litotipi in natura con relative aree di servizio e piazzali nel Comune di Bertinoro”, presentato dalla Ditta “Impresa Coromano S.r.l.” da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a. l’attività di recupero deve essere esercitata in conformità al D.M. 5 febbraio 1998 come modificato e integrato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186, e in conformità ai principi generali previsti dall’art. 178, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
b. possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R5 ed R13 le seguenti tipologie di rifiuti per un quantitativo non superiore a 50.000 ton/anno, con riferimento alla classificazione di cui all’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:
- tipologia 7.1 e specificamente i rifiuti di cui ai codici CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301);
- tipologia 7.6 e specificamente i rifiuti di cui ai codici CER 170302 e 200301;
c. relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero R5, nei casi previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere eseguito idoneo test di cessione conformemente a quanto indicato in Allegato 3 allo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale, al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero: i risultati dei test di cessione dovranno essere conservati per l’intera durata dell’autorizzazione presso la sede dell’impianto a disposizione dell’Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all’art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (n. operazione e data);
d. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;
e. mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto, per minimizzare gli impatti sull’ambiente;
f. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;
g. devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all’abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;
h. i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento;
i. è fatto obbligo di acquisire, nella successiva fase autorizzativa dell’impianto, specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera nell’ambito della quale venga maggiormente dettagliata la distribuzione delle emissioni diffuse prodotte dalle attività e dai mezzi afferenti l’impianto medesimo;
j. al fine di regimentare le acque meteoriche di dilavamento di pertinenza dell’impianto, devono essere realizzati fossi di raccolta (paralleli a quello previsto in progetto) anche sui gradoni a quota rispettivamente 93,50 metri e 99,90 metri e recapitanti anch’essi nella vasca di raccolta in progetto; qualora ci sia uno scarico in acque superficiali o in pubblica fognatura la ditta, nella successiva fase autorizzativa dell’impianto, dovrà acquisire la specifica autorizzazione ai sensi della parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
k. l’attività lavorativa deve essere svolta unicamente nel periodo diurno;
l. devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente in materia di rumore nei pressi dei recettori più vicini all’impianto in oggetto;
m. qualora non risultasse possibile rispettare i limiti acustici assoluti e differenziali previsti per la zona in oggetto, dovranno essere concordate con il Comune e con Arpa le soluzioni da adottare per consentire l’effettivo rispetto di tali limiti nei pressi dei ricettori più vicini l’impianto in oggetto;
n. è fatto obbligo di effettuare apposita valutazione di impatto acustico da trasmettere ad Arpa e al Comune nel caso di modifiche sostanziali e non all’assetto impiantistico;
o. deve essere realizzato un terrapieno alto 3 m e lungo 35 m sul confine in direzione del del recettore R2 sul lato Sud-Ovest dell’area di intervento;
p. deve essere mantenuta una velocità di transito adeguata dei mezzi da e per l’impianto e comunque non superiore a 30 km/h nelle aree di pertinenza interna ed esterne all’impianto stesso, nonché nei pressi dei recettori prossimi al sito;
q. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;
r. eventuali serbatoi fuori terra e contenitori a tenuta devono essere sottoposti ad adeguata verifica del loro stato di conservazione e di tenuta;
s. relativamente alla fascia vegetale perimetrale, gli esemplari di Populus alba dovranno essere impiantati in percentuale minore rispetto alle altre essenze arboree previste fermo restando il numero complessivo di essenze previste;
t. tutte le piantumazioni in progetto dovranno essere effettuate durante la prima stagione utile successiva al rilascio dell’autorizzazione; per le essenze di nuovo impianto dovranno essere previste opere di manutenzione (risarcimento delle fallanze, ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso, ecc.) durante i primi 5 anni successivi all’impianto, da prolungarsi fino alla completa riuscita dell’impianto stesso;
u. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:
- durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
- durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
- lo stoccaggio di rifiuti e materie deve avvenire esclusivamente nell’ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti e M.P.S. devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
- devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
- nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un’organizzazione dei contenitori dei rifiuti (plastica, ferro, ecc.) idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;
- l’impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
- l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
- deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della decisione 2000/532/CE;
- deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle M.P.S. prodotte;
- a seguito della dismissione dell’attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
v. devono essere adottate adeguate cautele volte al contenimento degli eventuali fenomeni di collasso gravitativo dei cumuli di rifiuti e al mantenimento della stabilità delle scarpate;
w. in relazione alla stabilità dei cumuli, questi devono essere stoccati quanto più possibile nei pressi dei piedi del gradone superiore e ad una distanza di sicurezza adeguata rispetto alla scarpata del gradone su cui essi vengono stoccati;
x. devono essere messi in atto tutti i presidi, da concordare nella successiva fase autorizzativa con gli Enti competenti ed in particolare con l’Ausl, volti a garantire le necessarie misure di sicurezza in relazione ai rischi di ribaltamento da un gradone superiore ad uno inferiore;
y. sempre in accordo con l’Ausl, devono essere rese disponibili alle maestranze specifiche strutture igienico sanitarie, adeguate per numero, caratteristiche ed accessibilità rispetto all’ambito lavorativo;;
2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Impresa Coromano S.r.l.; alla Provincia di Forlì-Cesena; al Comune di Bertinoro; all’ARPA sezione provinciale di Forlì-Cesena; all’AUSL di Forlì-Cesena;
4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.