Testo

Allegato B

Reg. (CE) 1535/2007 e L.R. 23 dicembre 2010 n. 14, art. 39. Sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero mediante concessione di un aiuto de minimis – Programma Operativo

1. Obiettivi

La barbabietola da zucchero è una coltura indispensabile al mantenimento di corretti avvicendamenti colturali nei comprensori produttivi dell’Emilia-Romagna. La possibilità di praticare adeguate rotazioni colturali è particolarmente importante sia per il mantenimento della produttività delle colture che entrano nell’avvicendamento, sia per conservare le caratteristiche agronomiche dei suoli, sia per prevenire l’insorgere di problematiche fitosanitarie e, in taluni casi, anche per evitare conseguenze negative per la salubrità degli alimenti.

Il 2011 è un anno particolarmente critico per il mantenimento di adeguati investimenti in termini di superficie bieticola in quanto, tra l’altro, cessano gli aiuti accoppiati previsti dall’OCM zucchero e, al contempo, lo stanziamento previsto dall’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - di cui circa la metà destinato ai bieticoltori dell’Emilia-Romagna - è inferiore di Euro 5.000.000,00 rispetto a quello stabilito per il 2012 e per il 2013 (Euro 14.700.000,00 per il 2011 ed Euro 19.700.000,00 per il 2012 ed anni successivi).

Con il presente Programma operativo la Regione si propone di favorire la coltivazione della barbabietola da zucchero, praticata nell’ambito di rotazioni colturali, mediante un aiuto ad ettaro investito a barbabietola da zucchero concesso sotto forma di aiuti de minimis, in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1535/2007 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

2. Dotazione finanziaria

L’importo destinato al finanziamento del presente Programma operativo è quantificato in Euro 1.500.000,00.

3. Entità e limiti dell’aiuto regionale

L’entità dell’aiuto regionale è stabilita come segue:

- l’importo massimo dell’aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola da zucchero è definito in Euro 120,00;

- l’importo effettivo dell’aiuto per ettaro sarà quantificato in base al rapporto tra la somma destinata all’intervento ed il numero totale degli ettari ammissibili risultante dalle pre-domande di aiuto;

- l’importo dell’aiuto per impresa sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 7.500,00 per impresa nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti de minimis. Per triennio si intende l’esercizio fiscale in corso ed i due esercizi precedenti.

Per superficie ammissibile all’aiuto si intende quella coltivata a barbabietola da zucchero nel territorio della regione Emilia-Romagna risultante a seguito dei controlli:

- sul quantitativo minimo di seme per ettaro (120.000 semi/ettaro) previsto al punto 3.6 della circolare AGEA ACIU 203 del 7 marzo 2010 per la concessione del premio ex art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e art. 8 del D.M. 29 luglio 2009;

- su superficie effettuati secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo, utilizzato nell’ambito della Domanda Unica di Pagamento di cui al Reg. (CE) n. 73/2009.

4. Imprese beneficiarie

Possono accedere agli aiuti le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- presentino la Domanda Unica di Pagamento ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009, comprensiva del quadro relativo all’art. 68 del medesimo Regolamento, all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna per superfici bieticole situate nel territorio regionale;

- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole;

- siano iscritte all’anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente validata;

- non abbiano procedure fallimentari in corso;

- non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite rispettivamente dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (punto 2.1) per le grandi imprese e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (art. 1, paragrafo 7) per le piccole e medie imprese;

- sottoscrivano la dichiarazione sugli aiuti de minimis ricevuti nell’arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e i due precedenti) in sede di presentazione della pre-domanda di aiuto e ne confermino i contenuti in sede di presentazione della domanda di aiuto qualora non siano intervenute variazioni. Diversamente, nel caso in cui siano intervenute variazioni, sottoscrivano una nuova dichiarazione sugli aiuti ricevuti;

- rispettino l’impegno agro-ambientale consistente nell’effettuare la coltivazione della barbabietola da zucchero su terreni che nell’annata precedente non erano investiti a barbabietola.

Sono esclusi dagli aiuti di cui al presente Programma operativo le imprese agricole che nel 2011 presentano domanda di pagamento per accedere ai benefici previsti dalla Misura 214, Azioni 1 (produzione integrata) e 2 (produzione biologica), del PSR 2007/2013 nella quale figurano superfici investite a barbabietola da zucchero.

5. Presentazione delle domande da parte delle imprese

Le imprese agricole di produzione in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4. che intendono accedere agli aiuti di cui alle presenti disposizioni presentano apposita pre-domanda ad AGREA congiuntamente alla Domanda Unica di Pagamento, comprensiva quest’ultima del Quadro di cui all’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, della quale costituisce appendice. A tal fine lo schema della Domanda Unica di Pagamento è opportunamente integrato secondo quanto previsto dal presente Programma operativo.

Le pre-domande costituiscono presupposto e condizione indispensabile per la presentazione della successiva domanda di aiuto.

A seguito della determinazione dell’importo effettivo dell’aiuto per ettaro, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 3., le imprese che hanno inoltrato la pre-domanda di aiuto e sono risultate ammissibili presentano ad AGREA la domanda di aiuto de minimis entro i termini fissati con apposito atto del dirigente regionale competente.

La superficie coltivata a barbabietola da zucchero indicata in domanda non potrà essere in nessun caso superiore a quella riportata in pre-domanda.

Le pre-domande sono acquisite attraverso il sistema informativo di AGREA con le modalità definite da AGREA stessa per la Domanda Unica di Pagamento.

Le modalità di presentazione delle domande, anch’esse acquisite attraverso il predetto sistema informativo, sono definite dal dirigente regionale competente, in accordo con AGREA, nell’atto di fissazione dei termini di presentazione.

6. Iter del procedimento di istruttoria

AGREA riceve le pre-domande di aiuto presentate dalle imprese e trasmette alla Regione il relativo elenco, comprensivo della denominazione dell’impresa richiedente e del Codice Unico dell’Azienda Agricola (CUAA), contenente le risultanze dell’analisi istruttoria sulle pre-domande con l’indicazione di quelle eventualmente non ammissibili in relazione alle superfici indicate e degli ettari risultati ammissibili, nonché le eventuali indicazioni circa l’ammontare degli aiuti percepiti in de minimis dichiarati da ciascun richiedente.

In relazione alla documentazione pervenuta, la Regione stabilisce - con atto del dirigente regionale competente - l’importo effettivo di aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero, fissa il termine e le modalità per la presentazione delle domande di aiuto.

AGREA riceve le domande di aiuto, effettua l’istruttoria definitiva di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente la superficie ammissibile all’aiuto nonché l’importo dell’aiuto concedibile, tenuto conto anche degli eventuali aiuti percepiti in de minimis dichiarati da ciascun richiedente, e trasmette le risultanze alla Regione.

La Regione provvede - con atto del dirigente regionale competente – in base alla documentazione trasmessa da AGREA e dei propri controlli, all’esclusione o ammissione delle domande all’aiuto, alla relativa concessione e contestuale liquidazione ed alla trasmissione dell’atto ad AGREA per la successiva fase di pagamento.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, emerga una situazione di irregolarità contributiva, AGREA sospende l’esecuzione del pagamento fino ad avvenuta regolarizzazione e comunque per un periodo non superiore a 10 mesi, decorso il quale, se l’irregolarità persiste, l’impresa decade dall’aiuto e AGREA ne dà informazione alla Regione al fine dell’adozione del conseguente provvedimento di revoca.

La Regione provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni di AGREA relative ad errori amministrativi connessi all’esercizio delle attività di controllo affidate ad AGREA medesima.

7. Controlli

Nelle diverse fasi procedimentali, AGREA effettua le seguenti attività di controllo:

- verifica delle superfici indicate in pre-domanda ed in domanda al fine della determinazione della superficie ammissibile all’aiuto, secondo le procedure e le modalità indicate nel presente Programma operativo;

- verifica del rispetto degli impegni agro-ambientali assunti consistenti nell’effettiva coltivazione della barbabietola da zucchero su terreni che nell’annata precedente non erano investiti a barbabietola;

- verifica della regolarità della posizioni contributiva previdenziale ed assistenziale del beneficiario con le modalità previste nell’ambito dei premi comunitari in materia di agricoltura.

Il Servizio regionale competente della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, attività faunistico-venatorie effettua i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella domanda di aiuto, ivi comprese quelle attestanti ogni altro aiuto de minimis percepito durante l’esercizio fiscale in corso e nei due precedenti. Per la verifica degli aiuti de minimis il Servizio di cui sopra si avvarrà delle informazioni previste dal paragrafo 5. dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 1535/2007, se disponibili o provvederà ad effettuare i necessari controlli sulle dichiarazioni rese.

8. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente.

Per la disciplina delle modalità operative concernenti le attività affidate ad AGREA si fa rinvio ai manuali e alle procedure approvate dall’Organismo medesimo per il procedimento relativo alla Domanda Unica di Pagamento.

Eventuali ulteriori precisazioni tecniche che si rendessero necessarie per l’attuazione delle presenti disposizioni, saranno fissate con atto formale del dirigente regionale competente.

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ultima modifica 2011-05-05T10:11:50+02:00

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