Testo

Nota all’art. 12

Comma 1

1) il testo dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1997, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:

«Art. 14 - Consulta agricola regionale

1. È costituita la Consulta agricola regionale, presieduta dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole professionali cooperative e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori.

2. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale in ordine:

a) alle linee generali di politica agricola;

b) alle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali parte agricola;

c) ai progetti di legge regionali interessanti il settore;

d) ai programmi di attività e di intervento e ai criteri e parametri di riparto dei finanziamenti relativi al settore;

e) alle direttive;

f) ad ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall’Assessore competente.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di funzionamento della Consulta.

4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.

5. La partecipazione alla Consulta non comporta oneri a carico della Regione.».

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ultima modifica 2011-12-12T11:09:25+02:00

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