Testo

Nota all’art. 11

Comma 4

1) il testo dell’articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università è il seguente:

«Art. 30 - Potere sostitutivo - Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell’esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale.

2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all’articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all’ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza.

3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l’ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.

4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.

5. L’articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999 è abrogato. ».

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ultima modifica 2011-12-07T14:46:39+01:00

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