Testo

Note all’art. 4

Comma 3

1) il testo dell’articolo 23, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 23 - Consiglio delle Autonomie

(omissis)

2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.».

Comma 4

2) il testo dell’articolo 35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 35 - Comitato di direzione della Giunta regionale

1. Presso il Presidente della Giunta regionale è istituito il Comitato di direzione quale organo ausiliario della Giunta al fine di garantire il raccordo e la collaborazione fra direzione politica e direzione amministrativa.

2. La Giunta determina la composizione del Comitato nonché le modalità di funzionamento e di adempimento dei compiti ad esso spettanti.

3. Il Comitato coadiuva la Giunta nella determinazione delle direttive generali volte all’attuazione dei programmi regionali, nel coordinamento generale delle attività e nell’accertamento dei risultati.

4. Del Comitato fanno parte i direttori generali della Giunta.».

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ultima modifica 2011-12-07T14:46:39+01:00

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