1) il testo del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:
«Art. 22 - Compiti di prevenzione e controllo
1. Le Aziende Unità sanitarie locali, tramite i Dipartimenti di prevenzione, esercitano le funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione. A tale scopo ciascuna Azienda Unità sanitaria locale istituisce l’Ispettorato micologico. Le Aziende Unità sanitarie locali di Bologna Nord, Bologna Sud e Città di Bologna possono istituire Ispettorati micologici comuni.».
Comma 2
2) il testo del comma 6 dell’articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:
«Art. 22- Compiti di prevenzione e controllo
(omissis)
6. La Regione, nell’ambito dei programmi destinati alla formazione professionale promuove corsi per il personale degli Ispettorati micologici.».