Testo

Note all’art. 7

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 22 - Compiti di prevenzione e controllo

1. Le Aziende Unità sanitarie locali, tramite i Dipartimenti di prevenzione, esercitano le funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione. A tale scopo ciascuna Azienda Unità sanitaria locale istituisce l’Ispettorato micologico. Le Aziende Unità sanitarie locali di Bologna Nord, Bologna Sud e Città di Bologna possono istituire Ispettorati micologici comuni.».

Comma 2

2) il testo del comma 6 dell’articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 22- Compiti di prevenzione e controllo

(omissis)

6. La Regione, nell’ambito dei programmi destinati alla formazione professionale promuove corsi per il personale degli Ispettorati micologici.».

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ultima modifica 2011-11-10T11:59:50+02:00

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