Testo

Note all’art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 17 - Certificazione sanitaria

1. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 4 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è consentito somministrare o commercializzare funghi freschi spontanei destinati al dettaglio di cui all’Allegato 1 della presente legge, previa certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento Prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, secondo le modalità indicate nei commi successivi.».

Comma 3

2) il testo del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 17 - Certificazione sanitaria

(omissis)

2. La certificazione onerosa deve indicare:

a) il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi;

b) eventuali istruzioni per il consumo;

c) la data della visita di controllo sanitario;

d) la firma e il timbro dell’addetto alla autorizzazione.

Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina. ».

Comma 4

3) il testo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 17 - Certificazione sanitaria

(omissis)

2. La certificazione onerosa deve indicare:

(omissis)

d) la firma e il timbro dell’addetto all’autorizzazione.».

Comma 5

4) il testo del comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 17 - Certificazione sanitaria

(omissis)

3. L’etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.».

Comma 6

4) il testo del comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 17 - Certificazione sanitaria

(omissis)

5. Con apposito provvedimento consiliare potrà essere integrato l’Allegato 1 della presente legge e modificate le modalità di controllo indicate.».

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ultima modifica 2011-11-10T11:59:50+02:00

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