1) il testo del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:
«Art. 17 - Certificazione sanitaria
1. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 4 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è consentito somministrare o commercializzare funghi freschi spontanei destinati al dettaglio di cui all’Allegato 1 della presente legge, previa certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento Prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, secondo le modalità indicate nei commi successivi.».
Comma 3
2) il testo del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:
«Art. 17 - Certificazione sanitaria
(omissis)
2. La certificazione onerosa deve indicare:
a) il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi;
b) eventuali istruzioni per il consumo;
c) la data della visita di controllo sanitario;
d) la firma e il timbro dell’addetto alla autorizzazione.
Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina. ».
Comma 4
3) il testo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:
«Art. 17 - Certificazione sanitaria
(omissis)
2. La certificazione onerosa deve indicare:
(omissis)
d) la firma e il timbro dell’addetto all’autorizzazione.».
Comma 5
4) il testo del comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:
«Art. 17 - Certificazione sanitaria
(omissis)
3. L’etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.».
Comma 6
4) il testo del comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:
«Art. 17 - Certificazione sanitaria
(omissis)
5. Con apposito provvedimento consiliare potrà essere integrato l’Allegato 1 della presente legge e modificate le modalità di controllo indicate.».