Testo

Nota all’art. 4

Comma 1

1) il testo dell’articolo 16 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 16 - Vendita di funghi freschi coltivati

1. I funghi freschi coltivati possono essere venduti dai titolari di licenza di commercio per prodotti ortofrutticoli senza specifica autorizzazione.».

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ultima modifica 2011-11-10T10:59:49+01:00

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