Testo

Nota all’art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 10 - Agevolazioni

1. Coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive quali comunalie, comunelli e le altre forme similari, nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l’uso dei boschi hanno diritto, a richiesta, di ricevere gratuitamente dall’Ente competente, che si potrà avvalere a tal fine della collaborazione dei Comuni, un tesserino di riconoscimento, conforme al modello assunto dalla Regione, per la raccolta entro i terreni condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.».

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ultima modifica 2011-11-10T11:59:49+02:00

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