Testo

Nota all’art. 1

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 4 -Autorizzazione alla raccolta

(omissis)

2. L’autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello assunto dalla Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi operanti nel territorio regionale.».

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ultima modifica 2011-11-10T11:59:49+02:00

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