Testo

Art. 6

Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale n. 6 del 1996

1. L’articolo 18 della legge regionale n. 6 del 1996 è sostituito dal seguente:

 “Art. 18

Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati

1. I soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente possono vendere i funghi secchi di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), i funghi conservati di cui all’allegato 2 del medesimo decreto e i funghi porcini secchi sfusi limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione.

2. Per la vendita di funghi porcini secchi sfusi è richiesta la presentazione della SCIA.

3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 ed essere confezionati secondo le modalità previste dall’articolo 6 del medesimo decreto.”.

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ultima modifica 2011-11-10T11:59:43+02:00

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