Testo

Art.5

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996

1. Al comma 1 dell’articolo 17 ed in ogni altra successiva ricorrenza della legge regionale n. 6 del 1996, le parole “Dipartimento di Prevenzione” sono sostituite con le seguenti: “Dipartimento di sanità pubblica.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La vendita di funghi spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità, da parte di micologi in possesso dell’attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo) e iscritti nell’apposito Registro nazionale o regionale.

1 ter. La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell’attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità n. 686 del 1996 e iscritti nell’apposito Registro nazionale o regionale. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, devono presentare la SCIA. Il personale addetto alla vendita al dettaglio di funghi spontanei freschi non è tenuto ad acquisire l’idoneità alla vendita di cui all’articolo 15, comma 2. Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con la certificazione di cui al comma 2 e con le normative in materia di etichettatura. Non è consentito il frazionamento di confezioni originali.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996 la parola “onerosa” è soppressa.

4. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996 è sostituita dalla seguente:

“d) la firma e il timbro del micologo certificatore, con indicazione del numero di iscrizione al Registro nazionale o regionale. Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina.”.

5. Al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’etichetta deve riportare la corrispondenza univoca con la certificazione sanitaria ad essa correlata, nonché genere e specie fungina, peso, eventuali raccomandazioni per la conservazione e il consumo, data del controllo, timbro e firma dell’ispettore micologo.”.

6. Al comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996, la parola “consiliare” è sostituita con le seguenti: “della Giunta regionale”.

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ultima modifica 2011-11-10T11:59:43+02:00

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