Testo

Art. 3

Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale n. 6 del 1996

1. L’articolo 15 della legge regionale n. 6 del 1996 è sostituito dal seguente:

 “Art. 15

Vendita di funghi freschi spontanei

1. Per la vendita di funghi freschi spontanei, chi esercita attività di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l’attività.

2. La SCIA, anche limitatamente alla vendita di singole specie, è presentata da soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda unità sanitaria locale all’identificazione delle specie fungine commercializzate, che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede al riconoscimento dell’idoneità.

3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un preposto in possesso dell’idoneità di cui al comma 2; in questo caso alla SCIA dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l’incarico di vendita.

4. Il commercio di funghi spontanei può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa la forma itinerante.”. 

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ultima modifica 2011-11-10T11:59:42+02:00

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