Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1996
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352), dopo le parole “dei pubblici esercizi” sono inserite le seguenti: “e dei centri di assistenza agricola (CAA)”.