Testo

“LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;

- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, ed in particolare gli artt. 44, “Programmazione generale”, lettere b) e c), e 45 “Programmazione territoriale”;

- il decreto legislativo 226/2005 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53” e in particolare il Capo III recante “I percorsi di istruzione e formazione professionale”;

- la legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, commi 622, 624, 632;

- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l’art. 13;

- la legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale”, ed in particolare l’art 8 “Programmazione del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”;

- la legge 15 luglio 2011, n.111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

Visti altresì:

- i DPR 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 sul riordino degli Istituti Professionali e Tecnici e sulla revisione dell’assetto ordinamentale dei Licei;

- il Decreto interministeriale 15 giugno 2010, di recepimento dell’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27 comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

- il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, che recepisce l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 recante “l’adozione di linee guida, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 13 comma 1-quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40”;

Viste le deliberazioni dell’Assemblea Legislativa:

- n. 183 del 22 luglio 2008, recante “Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell’offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003, anni scolastici 2009/10, 2010/11 e 2011/12”;

- n. 30 del 6 dicembre 2010, recante “Integrazione alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 183/2008”;

Considerato che:

- la programmazione dell’offerta formativa ed educativa e dell’organizzazione della rete scolastica relativa ad un anno scolastico deve essere definita non oltre il mese di dicembre dell’anno scolastico precedente, per dare modo agli Enti locali, all’amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per le famiglie;

- le sopracitate delibere dell’Assemblea Legislativa, n. 183 del 22 luglio 2008 e n. 30 del 6 dicembre 2010, di approvazione degli indirizzi regionali di programmazione territoriale dell’offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica sono relative agli anni scolastici 2009/10, 2010/11 e 2011/12 e pertanto sono in scadenza;

Rilevato che, nel periodo di vigenza dei precedenti indirizzi, a livello nazionale sono entrate in vigore norme, principalmente di natura finanziaria, il cui impatto ha profondamente mutato il quadro di riferimento della programmazione, rendendo particolarmente difficile per gli Enti locali, titolari della funzione di programmazione territoriale, corrispondere alle richieste avanzate dalle famiglie, tutelare l’offerta del servizio scolastico nelle aree disagiate del territorio regionale, con particolare riferimento alle aree montane, sostenere il livello qualitativo del servizio, contrastare i fenomeni del disagio e della dispersione scolastica;

Preso atto che:

- la riduzione degli organici per il triennio 2009-2011 è stata praticata senza tener conto degli elementi e delle caratteristiche proprie dei diversi sistemi scolastici territoriali;

- in conseguenza di ciò, le istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna hanno subito la progressiva contrazione del personale (docente e ATA), pur a fronte del costante aumento degli iscritti e della presenza, anch’essa annualmente in crescita, di studenti di cittadinanza non italiana;

- in tali condizioni di forte e crescente difficoltà per la riduzione delle risorse, le istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna si sono tuttavia impegnate in ogni modo per continuare ad assicurare al meglio il servizio scolastico, sostenute in tale direzione dagli Enti locali e dal rafforzamento dei rapporti con il territorio;

Rilevato inoltre che le recenti misure di ulteriore contenimento della spesa pubblica delineano per il sistema dell’istruzione un quadro senza prospettive di sostanziale miglioramento per il periodo di riferimento dei presenti indirizzi, indicando piuttosto una situazione di possibile aumento delle difficoltà;

Ritenuto particolarmente necessario in tale contesto perseguire l’armonizzazione fra le competenze regionali in materia di programmazione dell’offerta e di organizzazione della rete scolastica e la competenza statale sulla determinazione delle dotazioni organiche complessive, competenze da ricomporre in una logica di governance del territorio;

Valutata inoltre l’esigenza di esercitare le competenze proprie della Regione e degli Enti locali in tema di programmazione dell’offerta e di organizzazione della rete scolastica nella piena consapevolezza del contesto delineato, rispettandone i vincoli, ma riconfermando la priorità per il sostegno ad un servizio scolastico diffuso e di qualità, condizione peraltro imprescindibile anche per accompagnare il sistema socio economico dell’Emilia-Romagna verso la ripresa e lo sviluppo;

Ritenuto a tal fine indispensabile che tutti i soggetti interessati, a partire dagli Enti locali, svolgano i rispettivi ruoli nel processo di programmazione territoriale con grande senso di responsabilità, anteponendo la suddetta priorità a considerazioni di altra natura che, pur legittime, possono tuttavia risultare di ostacolo alla finalità perseguita;

Ritenuto altresì di invitare gli Enti locali ad attivarsi per condividere con le istituzioni scolastiche, con le famiglie, con gli uffici dell’amministrazione scolastica territoriale, con le parti sociali, con i cittadini i dati di conoscenza, le proposte e le informazioni utili a condurre il processo di programmazione nel triennio considerato con la più ampia partecipazione e per ricercare le soluzioni, anche graduali, più adeguate, ascoltando e raccogliendo il contributo di tutti;

Dato atto inoltre che l’opportunità di adottare il modello organizzativo degli Istituti comprensivi trova una ragione contingente nel disposto normativo contenuto nella L. 111/2011, art. 19, comma 4;

Valutato che, al fine di rendere più efficace l’azione di riorganizzazione degli assetti delle scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado in Istituti comprensivi, sarebbe auspicabile, laddove non sia possibile aggregare scuole dell’infanzia già statali, che il Ministero competente procedesse alla statalizzazione, anche graduale, delle scuole dell’infanzia comunali individuate dai Comuni per la composizione degli Istituti comprensivi, con ciò riconoscendo e valorizzando l’azione delle scuole paritarie per assicurare, in un sistema integrato con le scuole statali, la frequenza alla scuola dell’infanzia, tradizionalmente richiesta in Emilia-Romagna per il 90% dei bambini e delle bambine in età;

Considerato necessario emanare gli indirizzi regionali, nel testo allegato e parte integrante del presente atto, al fine di dare continuità al servizio di istruzione e di IeFP, attivando le azioni di programmazione territoriale dell’offerta formativa ed educativa e di riorganizzazione della rete scolastica da parte degli Enti locali competenti relativamente agli aa.ss. 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015;

Rilevata inoltre l’esigenza di provvedere ad emanare tali indirizzi in tempo utile per rispettare le scadenze previste dal Ministero dell’Istruzione per l’attivazione delle procedure inerenti gli aspetti organizzativi conseguenti alle decisioni della programmazione territoriale in materia, relativamente agli aa.ss. 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015, nonché per consentire agli Enti locali, all’amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per le famiglie;

Ribadito che la programmazione deve prendere a riferimento gli ambiti territoriali individuati, ai sensi dell’art. 45, c. 9, della L.R. 12/2003, dalle Province, nell’esercizio del loro ruolo di programmazione e coordinamento, in quanto funzionali al miglioramento dell’offerta formativa, tenendo conto della domanda delle famiglie, delle caratteristiche locali, della stabile interazione fra fattori sociali, culturali ed economici, nonché delle vocazioni socio-economiche dei differenti territori;

Considerato che gli ambiti territoriali rappresentano bacino strategico per la programmazione, ed in particolare per l’organizzazione della rete scolastica, consentendo di ragionare in una dimensione più ampia e rendendo quindi più agevole l’individuazione di soluzioni anche innovative;

Ritenuto inoltre opportuno, al fine di assicurare lo svolgimento corretto ed efficace del processo di programmazione nel triennio considerato, prevedere che, qualora necessario, la Giunta emani i provvedimenti utili a meglio specificare le condizioni della programmazione territoriale, nel rispetto dei presenti indirizzi;

Sentiti:

- la Conferenza regionale per il sistema formativo nella seduta del 18/7/2011;

- il Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 18/7/2011;

- la Commissione regionale tripartita nella seduta del 19/7/2011;

Dato atto che è stato acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 3/99 nella seduta del 14/9/2011;

Vista la L.R. 43/2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e succ. mod.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;

- n. 1663/2006 “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente.”;

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm;

- n. 1377/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni generali”, così come rettificata dalla deliberazione n.1950/2010;

- n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, gli indirizzi per la programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e di IeFP e per l’organizzazione della rete scolastica per gli aa.ss. 2012 - 2013, 2013 - 2014 e 2014 - 2015, nel testo allegato e parte integrante del presente atto;

2. di ribadire che la programmazione deve prendere a riferimento gli ambiti territoriali individuati, ai sensi dell’art. 45, c. 9, della L.R. 12/2003, dalle Province, nell’esercizio del loro ruolo di programmazione e coordinamento, in quanto funzionali al miglioramento dell’offerta formativa, tenendo conto della domanda delle famiglie, delle caratteristiche locali, della stabile interazione fra fattori sociali, culturali ed economici, nonché delle vocazioni socio-economiche dei differenti territori;

3. di stabilire, al fine di assicurare lo svolgimento corretto ed efficace del processo di programmazione nel triennio considerato, che, qualora necessario, provvederà con propri successivi atti a meglio specificare le condizioni della programmazione territoriale, nel rispetto degli indirizzi di cui al testo allegato e parte integrante del presente atto;

4. di proporre il presente atto all’Assemblea legislativa;

5. di pubblicare l’atto assembleare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione.

Azioni sul documento

ultima modifica 2011-10-19T14:32:42+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina