Testo

Art. 19

Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2005

1. L’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:

 “Art. 12

Sede e struttura

1. Il Garante ha sede presso l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 “Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)”, articolo che si applica integralmente.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l’Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori.”.

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ultima modifica 2011-09-26T15:10:27+02:00

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