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Art. 18

Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2005

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2005 l’ultimo periodo è così sostituito: “L’Assemblea legislativa, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione del Garante entro due mesi dalla presentazione. Il Garante può riassumere in Aula le relazioni.”.

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ultima modifica 2011-09-26T14:10:27+01:00

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