Testo

Art. 17

Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2005

1. L’articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Indennità

1. Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un’indennità mensile di funzione pari al 45 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.”.

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ultima modifica 2011-09-26T15:10:27+02:00

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