Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2005
1. L’articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
Indennità
1. Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un’indennità mensile di funzione pari al 45 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.”.